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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27834/2025 del 19/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento contestando l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi riferiti ai compensi percepiti dal contribuente come gestore di apparecchi elettronici per il gioco, determinando maggiori imposte su IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. Il contribuente aveva impugnato l’atto e in primo grado aveva ottenuto un accoglimento parziale, perché il giudice tributario aveva ritenuto che l’accertamento non considerasse correttamente la ripartizione percentuale dei ricavi tra gestore ed esercente prevista nei contratti prodotti. In appello, la Corte tributaria regionale aveva rigettato l’impugnazione principale dell’Ufficio e accolto l’appello incidentale del contribuente. In Cassazione l’Agenzia deduceva due motivi: con il primo lamentava violazione degli artt. 2727 e 2697 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente valutato le presunzioni sull’ammontare delle vincite e sulla ripartizione dei guadagni tra concessionaria ed esercente; con il secondo denunciava violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che il contribuente, non contestando in sede precontenziosa i fatti posti a base dell’accertamento e non producendo documentazione richiesta, avesse reso quei fatti incontroversi. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già scrutinati dai giudici di merito. Ha giudicato il secondo motivo infondato, affermando che il principio di non contestazione opera nel processo e riguarda fatti specifici dedotti in giudizio, non già contegni omissivi extraprocessuali; inoltre ha ribadito che la censura ex art. 2697 c.c. è configurabile solo se l’onere della prova sia stato assegnato alla parte sbagliata, mentre la diversa valutazione delle prove rientra nel potere del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché diretto sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che il preteso mancato riscontro stragiudiziale del contribuente potesse valere come non contestazione idonea a rendere pacifici i fatti. Conseguentemente ha confermato la decisione impugnata della giustizia tributaria di appello e ha condannato la ricorrente alle spese di lite. Ha inoltre precisato che non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma posta a base dell’accertamento induttivo dei ricavi non dichiarati contestati al contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare l’uso delle presunzioni; la Corte osserva che la censura, nella sostanza, mirava a contestare l’apprezzamento di merito delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di questa norma ricorre solo se l’onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata; non se si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda fatti allegati e specificamente contestabili nel processo, non contegni omissivi tenuti fuori dal giudizio; il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale evocato per il primo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente volta a rivalutare il merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale evocato per il secondo motivo, dichiarato infondato.

  • art. 110 TULPS, comma 6, lett. a

    Richiamato nella motivazione per descrivere la natura degli apparecchi di gioco, caratterizzati anche da elementi di abilità e da una percentuale di vincita variabile.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per ribadire che la diversa forza persuasiva attribuita alle prove è attività riservata al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione nel caso, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell’onere probatorio; non quando la censura investa l’apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Il principio di non contestazione opera nel processo e riguarda fatti specifici allegati in giudizio e noti alla parte, non potendo essere desunto da meri comportamenti omissivi o acquiescenti tenuti in sede stragiudiziale.
  • Nel processo tributario l’atto impositivo contiene già l’allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, ma ciò non elimina la necessità di una specifica verifica giudiziale sulla contestazione e sulla prova dei fatti controversi.
  • La diversa capacità dimostrativa attribuita alle prove rientra nel potere di valutazione del giudice di merito e non integra, di per sé, violazione dell’art. 115 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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