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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03795/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili ai fini IRPEG e componenti negativi non deducibili ai fini IRAP. Secondo l'Amministrazione, la contribuente era tra i soggetti che avevano usufruito di schemi fiscali asseritamente artificiosi riconducibili al c.d. "gruppo Mythos", mediante operazioni straordinarie di fusione e trasferimento d'azienda che avrebbero generato un avviamento fittizio, idoneo a creare poste negative di reddito. In primo grado il ricorso della società era stato accolto per intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo, ritenendosi inapplicabile il raddoppio dei termini in mancanza di valida denuncia penale, anche per l'archiviazione del procedimento a carico del legale rappresentante. In appello, però, la Commissione regionale aveva accolto il gravame dell'Ufficio, affermando la sussistenza dei presupposti del raddoppio dei termini. In Cassazione la società deduceva: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il raddoppio dei termini ex artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972 nonostante l'assenza di una valida denuncia penale e l'estraneità del suo legale rappresentante ai fatti di reato; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'adesione della società incorporata al c.d. condono tombale ex L. 289/2002, con pendenza del giudizio sulla revoca/diniego del beneficio, fatto che la ricorrente assumeva rilevante e già devoluto al giudice di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, rileva la sola sussistenza di seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale; è invece irrilevante che la denuncia sia poi archiviata, tardiva o che il rappresentante legale della società sia estraneo ai fatti di reato. La CTR si era quindi correttamente conformata alla giurisprudenza consolidata. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità, osservando che la doglianza non riguardava l'omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma l'omessa considerazione degli effetti processuali della pendenza di altro giudizio relativo al condono. Inoltre, il ricorso avverso il diniego di condono risultava definitivamente rigettato con altra pronuncia di legittimità, sicché la questione era comunque superata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e dei conseguenti oneri contributivi.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione o omessa pronuncia è stata dedotta dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto corretta la decisione della CTR sul punto decisivo del raddoppio dei termini e ha escluso l'errore denunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare error in procedendo e violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la doglianza non rientrasse nel paradigma dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma riguardasse effetti processuali di un altro giudizio.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    I termini di accertamento sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale, anche se la denuncia sia poi archiviata o tardiva.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in parallelo all'art. 43 d.P.R. 600/1973 per il regime del raddoppio dei termini.

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    È richiamato come fonte dei reati tributari la cui astratta configurabilità può far sorgere l'obbligo di denuncia penale.

  • Corte cost. 25/07/2011, n. 247

    È richiamata per il principio secondo cui il raddoppio opera quando, per la violazione tributaria, sussiste l'obbligo di denuncia penale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 289 del 2002

    Richiamata con riferimento alla domanda di accesso al c.d. condono tombale da parte della società incorporata.

Massime di principio

  • Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento tributario, è decisiva la sola astratta configurabilità di un reato che imponga la denuncia penale; non rilevano, di per sé, né l'archiviazione del procedimento penale né la tardività della denuncia.
  • L'estraneità del rappresentante legale del contribuente ai fatti penalmente rilevanti non esclude l'applicabilità del raddoppio dei termini, quando la fattispecie tributaria sia obiettivamente connotata da elementi che fanno sorgere l'obbligo di denuncia.
  • Nel giudizio di cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono invece censurabili, con tale mezzo, le valutazioni sugli effetti processuali derivanti da giudizi pregiudiziali o pendenti.
  • Quando una questione sia comunque definita con pronuncia passata in giudicato o comunque intervenuta in sede di legittimità, la relativa censura perde rilievo e non può incidere sull'esito del giudizio principale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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