Cassazione Civile, Ordinanza n. 23317/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, del provvedimento sanzionatorio irrogato per il mancato pagamento del contributo unificato conseguente all’impugnazione di due atti tra loro prodromici ma riferiti allo stesso tributo. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione. In cassazione l’ente della riscossione ha proposto ricorso principale con tre motivi: (1) violazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per non avere la CTR riconosciuto la regolarità della notifica di una cartella, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse il corretto procedimento notificatorio; (2) violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 per non avere la CTR ritenuto valida la notifica di un’altra cartella effettuata secondo irreperibilità assoluta, in assenza di riscontro dell’esito della visura anagrafica richiesta dal messo notificatore; (3) violazione dell’art. 43 l. fall. perché la CTR aveva ritenuto necessaria, in presenza di fallimento del contribuente, la notifica delle cartelle sia al curatore sia al fallito. Il contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 per la compensazione delle spese disposta dalla CTR nonostante la soccombenza dell’Amministrazione.
La decisione
La Corte ha qualificato il ricorso del contribuente come incidentale, perché notificato successivamente al ricorso principale dell’ente della riscossione. Ha poi esaminato per primo il ricorso principale: i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di adeguata supporto documentale e perché la CTR aveva compiuto un accertamento in fatto non superabile in sede di legittimità; il terzo motivo è stato rigettato, ribadendo che, per i crediti tributari sorti prima o nel periodo d’imposta della dichiarazione di fallimento, l’atto impositivo deve essere notificato sia al curatore sia al fallito, che conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e può, in caso di inerzia del curatore, esercitare la tutela giurisdizionale. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato inammissibile, perché la compensazione disposta dal giudice di merito, fondata anche sulla declinatoria di giurisdizione su alcune pretese e sulla natura delle questioni trattate, rientra nel potere discrezionale del giudice ed è insindacabile con il solo motivo di violazione di legge. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra tutte le parti, e la Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato per entrambe le impugnazioni.
Norme richiamate
Invocato per contestare la regolarità della notifica della cartella; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo per difetto di prova documentale sufficiente a dimostrare il collegamento tra avviso di ricevimento e cartella notificata.
Richiamato in relazione all’onere probatorio sulla regolarità della notifica; la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta non consentisse di verificare l’assolvimento dell’onere.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per la notifica della cartella secondo irreperibilità assoluta; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché mancava il riscontro dell’esito della visura anagrafica richiesta dal messo notificatore.
La Corte ha confermato l’orientamento secondo cui, per crediti tributari anteriori al fallimento o maturati nel periodo d’imposta della dichiarazione, l’atto va notificato sia al curatore sia al fallito, che conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Richiamato dal ricorrente incidentale per contestare la regolazione delle spese.
Richiamato dal ricorrente incidentale per contestare la compensazione delle spese; la Corte ha ribadito che la compensazione motivata dal giudice di merito è discrezionale e non sindacabile come violazione di legge.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione alla disciplina delle spese nel processo tributario; la Corte ha ritenuto infondato/inammissibile il motivo contro la compensazione disposta dal giudice di merito.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno dell’interpretazione sistematica che consente al fallito di agire in giudizio in caso di inerzia del curatore, per garantire il diritto di difesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti che hanno proposto impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
art. 16 d.P.R. n. 636 del 1972
Richiamato nel percorso argomentativo sul diritto del fallito a impugnare l’atto impositivo in caso di inerzia degli organi fallimentari.
Massime di principio
- La censura sulla regolarità della notifica è inammissibile quando non sia supportata da documentazione idonea a collegare in modo univoco l’avviso di ricevimento o gli atti della procedura notificatoria all’atto specificamente impugnato.
- In tema di notifica delle cartelle secondo irreperibilità assoluta, il motivo è inammissibile se la parte non produce o non trascrive elementi dai quali risulti l’effettivo esito della visura anagrafica richiesta dal notificatore, necessario a verificare la correttezza della procedura.
- Per i crediti tributari sorti prima della dichiarazione di fallimento, o nel periodo d’imposta in cui la dichiarazione interviene, l’atto impositivo deve essere notificato sia al curatore sia al fallito, poiché il fallito resta soggetto passivo del rapporto tributario e può reagire all’inerzia degli organi fallimentari esercitando la tutela giurisdizionale.
- La compensazione delle spese disposta dal giudice di merito, ove motivata con ragioni attinenti alla particolarità della controversia o alla soccombenza reciproca, non è censurabile in cassazione come violazione di legge, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito.
- La qualificazione di un ricorso notificato successivamente a un altro ricorso per cassazione come ricorso incidentale dipende dall’ordine cronologico delle notifiche, non dalla sua intestazione formale.
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