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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01830/2025 del 25/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla sanzione disciplinare irrogata a un dipendente pubblico per assenza dal servizio oltre il termine del congedo straordinario fruito per dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476 del 1984, nonché dal recupero degli emolumenti corrisposti nei periodi di assenza eccedenti la durata triennale di due dottorati frequentati in anni diversi. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda del lavoratore, annullando il recupero degli emolumenti relativi all'eccedenza del primo dottorato, ritenendo illegittimo quel recupero per il lungo tempo trascorso e per l'affidamento ingenerato dal comportamento dell'amministrazione; aveva invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero. In appello principale il lavoratore aveva chiesto, tra l'altro, di estendere quel giudicato anche al secondo dottorato e di far valere il legittimo affidamento, la violazione dei termini del procedimento disciplinare, la carenza di terzietà dell'U.P.D., l'illegittimità costituzionale della disciplina applicata e ulteriori vizi processuali. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale e dichiarato tardivo l'appello incidentale dell'Agenzia. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha proposto diciotto motivi: primi due sul preteso giudicato interno e sull'interpretazione dell'art. 2 l. 476/1984; terzo e quarto sul legittimo affidamento e sulla motivazione; quinto sulla violazione dei termini del procedimento disciplinare ex art. 55-bis d.lgs. 165/2001; sesto e settimo sulla presunta mancanza di imparzialità dell'UPD e sulla questione di legittimità costituzionale; dall'ottavo al diciottesimo su ulteriori omesse pronunce e violazioni, tra cui parità di trattamento, diritto di difesa, autonomia della ricerca, nullità di atti firmati da dirigenti incaricati e ferie non godute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore. Ha escluso che vi fosse un giudicato interno estensibile al secondo dottorato, osservando che la decisione di primo grado sul primo recupero si fondava su una ragione specifica, legata al lungo tempo trascorso e al legittimo affidamento, non replicabile nel secondo episodio. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure sulla motivazione, sul legittimo affidamento, sui termini del procedimento disciplinare, sulla terzietà dell'U.P.D., sulla questione di legittimità costituzionale e sugli ulteriori vizi di omessa pronuncia o di violazione di legge, evidenziando spesso che le doglianze investivano valutazioni di merito, argomenti difensivi e non vere domande o eccezioni, oppure difettavano di specificità. Ha inoltre dichiarato improcedibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate perché depositato tardivamente. Non ha regolato le spese proprio per l'improcedibilità del controricorso e la mancata costituzione delle altre parti intimate; ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 legge n. 476/1984

    Il congedo straordinario per dottorato di ricerca è fruito a domanda e non automaticamente; la decisione esclude che, nel caso concreto, la sentenza d'appello abbia applicato retroattivamente una disciplina più gravosa o abbia riconosciuto un'estensione automatica del congedo oltre i limiti richiesti.

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001

    La 'prima acquisizione della notizia dell'infrazione' richiede una conoscenza sufficientemente completa degli elementi utili alla contestazione disciplinare, non la mera consapevolezza del fatto materiale dell'assenza dal lavoro; i termini procedimentali decorrono da tale acquisizione.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non si forma su una diversa e autonoma vicenda quando la precedente statuizione è sorretta da una ratio specifica e non estensibile; non può invocarsi un giudicato implicito incompatibile con un rigetto espresso sulla diversa domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide nel merito escludendo implicitamente la fondatezza della questione; inoltre, non è denunciabile come omessa pronuncia la mancata risposta analitica a singoli argomenti difensivi.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale sindacabile in cassazione è solo quello che si traduce in mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile, non la mera insufficienza argomentativa.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di comprendere la ratio decidendi, anche se non affronta singolarmente ogni argomento dedotto dalla parte.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di legittimo affidamento e correttezza, ma la Corte non vi riconosce un autonomo fondamento di accoglimento nel caso concreto.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in chiave di buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma la Corte non ravvisa una violazione decisiva della norma nel caso esaminato.

  • art. 1, Prot. 1, CEDU

    Evocato dal ricorrente in relazione al legittimo affidamento, ma non viene ritenuto decisivo per ribaltare la valutazione sulla legittimità del recupero degli emolumenti.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per contestare la terzietà dell'UPD e la costituzione del collegio, ma la Corte distingue nettamente tra imparzialità del giudice e terzietà dell'organo disciplinare interno.

  • art. 97 Cost.

    Invocato in relazione al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione, ma non conduce all'illegittimità della disciplina procedimentale o dell'assetto organizzativo dedotto.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato a sostegno della censura sulla terzietà dell'UPD, ma considerato riferito al procedimento giurisdizionale e non idoneo a imporre l'imparzialità dell'organo disciplinare del datore di lavoro.

  • art. 1 legge n. 241/1990

    Evocato in tema di buon andamento e affidamento, senza che la Corte lo ritenga violato nel caso concreto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare violazioni del diritto di difesa nel procedimento disciplinare, ma la doglianza è ritenuta inammissibile o non specifica.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per distinguere la parità di trattamento economico all'interno della singola amministrazione dalla dedotta disparità con dipendenti di altre amministrazioni.

  • art. 7 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte osserva che il divieto di trattamento discriminatorio è cosa diversa dalla parità di trattamento contrattuale e non consente di ottenere un regime diverso per confronto con altre amministrazioni.

  • art. 2087 c.c.

    Evocato marginalmente in relazione alla dedotta violazione di doveri datoriali, ma senza specifica allegazione di una domanda risarcitoria riconducibile alla norma.

  • art. 158 c.p.c.

    La censura sulla costituzione del collegio è infondata perché il collegio era costituito secondo legge; la questione è semmai di legittimità costituzionale della normativa e non di nullità dell'organo giudicante.

  • artt. 62-72 d.l. n. 69/2013 conv. in L. n. 98/2013

    La questione di costituzionalità è richiamata, ma la Corte rileva che la Corte costituzionale ha già inciso sulla disciplina solo nei limiti indicati dalla sentenza n. 41/2021.

  • art. 360 c.p.c.

    Le varie censure vengono sussunte nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo, ma la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità, specie sul vizio di motivazione e sulla specificità delle doglianze.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    Il controricorso dell'Agenzia delle Entrate è dichiarato improcedibile perché depositato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito tardivo di memoria e documenti oltre il termine previsto.

  • art. 2946 c.c.

    È menzionato dal Tribunale come termine prescrizionale decennale vicino alla maturazione del recupero degli emolumenti nel primo episodio, elemento valorizzato ai fini dell'affidamento.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego, la 'prima acquisizione della notizia dell'infrazione' non coincide con la mera conoscenza del fatto materiale, ma richiede l'acquisizione degli elementi essenziali che rendano la condotta valutabile come disciplinarmente rilevante; da tale momento decorrono i termini procedimentali.
  • Il giudicato non può essere esteso oltre i limiti oggettivi della statuizione che lo ha formato: quando una decisione di accoglimento si fonda su una ratio specifica e circoscritta a una determinata vicenda, essa non si proietta automaticamente su fatti distinti e successivi.
  • In cassazione non è deducibile come omessa pronuncia la mancata risposta a singoli argomenti difensivi: il vizio ex art. 112 c.p.c. presuppone l'omissione su domande o eccezioni, non su meri passaggi argomentativi.
  • Il vizio di motivazione sindacabile in legittimità è limitato alle anomalie radicali della motivazione; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia analizzato ogni profilo della vicenda o ogni argomento speso dalla parte.
  • La terzietà dell'organo disciplinare interno del datore di lavoro non va confusa con l'imparzialità del giudice: il procedimento disciplinare può essere interno all'organizzazione datoriale purché siano rispettate le garanzie procedimentali previste dalla legge.
  • Per censurare una sentenza in cassazione è necessaria una critica specifica e coerente con la ratio decidendi; una doglianza che non colpisca la reale ragione della decisione è inammissibile.
  • La tutela del legittimo affidamento richiede un fondamento concreto nella sequenza fattuale e nel comportamento dell'amministrazione; non può essere invocata in astratto né automaticamente trasposta da una situazione ad un'altra diversa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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