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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01822/2025 del 25/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente dell'ente previdenziale, inquadrato nell'area C, diretta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive per avere svolto, in concreto, funzioni dirigenziali in due periodi: dal 9 aprile 1994 al 31 marzo 2001 e, in particolare, dal 1° luglio 1998 al 31 marzo 2001. Il giudice del rinvio aveva accertato che, nonostante un formale ordine di servizio che predisponeva altro dirigente, il lavoratore aveva di fatto diretto il settore contabilità e finanza dell'agenzia, svolgendo in via quotidiana le funzioni proprie del responsabile dirigenziale. L'ente ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla precedente cassazione con rinvio; violazione degli artt. 2697 c.c., 414 n. 4 e n. 5 c.p.c. e 415 c.p.c. per avere la Corte territoriale considerato pacifico il carattere dirigenziale delle mansioni e per non avere ritenuto che il dipendente fosse al più titolare di funzioni vicarie; violazione della disciplina sul pubblico impiego privatizzato (artt. 56 d.lgs. 29/1993, 16 e 17 d.lgs. 29/1993, oggi artt. 52, 16 e 17 d.lgs. 165/2001) e dell'art. 15, comma 2, l. 88/1989, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che l'unità fosse stata declassata e che il dipendente non avesse provato la piena gestione dell'ufficio sotto il profilo del rapporto diretto con il dirigente sovraordinato e della gestione di personale e risorse.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la doglianza non indicava specificamente quale regola di diritto del precedente giudizio di legittimità fosse stata violata e che, anzi, la stessa ordinanza rescindente aveva rimesso al giudice del rinvio l'accertamento in concreto della prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale delle mansioni dirigenziali svolte. Ha dichiarato inammissibili congiuntamente il secondo e il terzo motivo perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva infatti valorizzato l'organigramma introdotto dalla delibera n. 799/1998, individuato la posizione dirigenziale di responsabile contabilità e finanza e accertato che il lavoratore ne aveva svolto tutte le funzioni, mentre il dirigente formalmente preposto non aveva in fatto esercitato quell'incarico. È stato quindi escluso che si trattasse di mere funzioni vicarie e confermato il diritto del lavoratore alle differenze retributive. Conseguentemente la Corte ha posto le spese a carico del ricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la doglianza è infondata se non indica in modo specifico quale regola sia stata violata e se la precedente decisione aveva rimesso al rinvio l'accertamento in fatto della prevalenza delle mansioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non si confrontava con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di rinvio.

  • art. 414 n. 4 c.p.c.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare l'allegazione dei fatti nella domanda; la censura è stata ritenuta non confrontata con la motivazione di merito.

  • art. 414 n. 5 c.p.c.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare l'allegazione dei mezzi di prova; la censura è stata ritenuta non confrontata con la motivazione di merito.

  • art. 415 c.p.c.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al rito del lavoro; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 56 d.lgs. n. 29 del 1993

    Richiamato nella versione poi confluita nell'art. 52 d.lgs. 165/2001; la Corte lo considera nel quadro della disciplina delle mansioni nel pubblico impiego privatizzato.

  • art. 16 d.lgs. n. 29 del 1993

    Richiamato nella versione poi confluita nell'art. 16 d.lgs. 165/2001; rileva per il riassetto organizzativo dell'ente e delle posizioni dirigenziali.

  • art. 17 d.lgs. n. 29 del 1993

    Richiamato nella versione poi confluita nell'art. 17 d.lgs. 165/2001; gli enti pubblici non economici dovevano adeguare i propri ordinamenti ai principi fissati per la dirigenza statale mediante appositi regolamenti di organizzazione.

  • art. 15, comma 2, l. n. 88 del 1989

    Norma invocata dall'ente per sostenere che il lavoratore avesse svolto soltanto funzioni vicarie del dirigente e percepito la specifica indennità correlata.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato come disciplina vigente delle mansioni nel pubblico impiego privatizzato, in continuità con l'art. 56 d.lgs. 29/1993.

  • art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato come disciplina vigente dell'organizzazione degli uffici e delle posizioni dirigenziali.

  • art. 17 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato come disciplina vigente per l'adeguamento degli ordinamenti degli enti pubblici non economici ai principi della dirigenza statale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali è configurabile solo se le funzioni esercitate corrispondono a una posizione effettivamente qualificata come dirigenziale nell'organizzazione dell'ente.
  • Quando una precedente pronuncia di cassazione con rinvio demanda al giudice del rinvio l'accertamento della prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale delle mansioni, la censura ex art. 384 c.p.c. è infondata se non individua specificamente il punto della presunta violazione e si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
  • Le doglianze per violazione di norme sull'onere di allegazione e prova sono inammissibili in cassazione se non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e chiedono, in sostanza, un nuovo esame del merito.
  • Non possono qualificarsi come mere funzioni vicarie le attività svolte stabilmente e in autonomia, quando il dirigente formalmente preposto non eserciti in concreto l'incarico e il lavoratore assuma di fatto la responsabilità piena dell'ufficio.
  • La prevalenza delle mansioni superiori va verificata in concreto sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, utilizzando un accertamento unitario delle circostanze di fatto e non il solo dato formale dell'organigramma o della nomina.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superiori
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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