Cassazione Civile, Ordinanza n. 01826/2025 del 25/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
Un difensore ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'intestazione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione, nella quale il nome del ricorrente era indicato in modo errato. Il testo dell'ordinanza riportava infatti un cognome diverso da quello corretto del ricorrente. L'istanza mirava a sostituire il nome erroneamente trascritto con quello esatto. Il Comune intimato nel procedimento di correzione è rimasto senza difese. La Corte ha ritenuto evidente l'errore materiale e ha rilevato che nel procedimento di correzione non è ammessa una pronuncia sulle spese, richiamando la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del procedimento e l'assenza di una vera soccombenza contenziosa.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica dell'intestazione della precedente ordinanza, ordinando che il nome del ricorrente fosse corretto sostituendo quello erroneamente riportato con quello esatto. Ha inoltre disposto che la correzione fosse annotata dalla cancelleria sull'originale del provvedimento. Non ha provveduto sulle spese processuali, ritenendo che nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi sia spazio per una condanna ex art. 91 c.p.c.
Norme richiamate
è la base del procedimento di correzione degli errori materiali; la Corte vi ricostruisce la natura non contenziosa del rimedio e la possibilità di rettificare l'errore evidente nell'intestazione del provvedimento
non trova applicazione nel procedimento di correzione degli errori materiali, perché manca una vera controversia contenziosa con soccombenza
Massime di principio
- L'errore materiale evidente contenuto nell'intestazione di un provvedimento della Corte può essere corretto con il procedimento di correzione, quando la rettifica riguarda un mero dato identificativo trascritto erroneamente.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammissibile una pronuncia sulle spese processuali, poiché si tratta di un rimedio di natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa, non idoneo a determinare una soccombenza contenziosa.
- La correzione deve limitarsi alla sostituzione del dato erroneo con quello corretto, senza incidere sul contenuto decisorio del provvedimento originario.
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