Cassazione Civile, Ordinanza n. 01821/2025 del 25/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il dipendente aveva impugnato davanti al giudice del lavoro una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni, irrogata dal Comune, nonché il successivo spostamento presso altra sede/servizio del corpo di polizia municipale con mansioni di addetto alla sorveglianza. In primo grado e in appello le domande erano state respinte. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell’art. 55-bis d.lgs. 165/2001, sostenendo che il procedimento disciplinare fosse tardivo perché i termini avrebbero dovuto decorrere dalla pubblicazione della notizia sulla stampa o, al più, dalla conclusione delle indagini preliminari, e non dalla trasmissione degli atti all’UPD; 2) omesso esame della concreta condotta contestata, assumendo che l’attività svolta in favore di un associato per la tutela di diritti fosse compatibile con i doveri d’ufficio; 3) violazione di norme di legge, del codice di comportamento e della contrattazione collettiva, censurando la ritenuta proporzionalità della sanzione e negando la commistione tra interessi pubblici e privati, nonché il pregiudizio al decoro del Corpo; 4) violazione dell’art. 2103 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede, deducendo che l’assegnazione ad altro ufficio integrasse un trasferimento illegittimo, privo di ragioni organizzative e adottato con finalità discriminatorie e ritorsive; 5) omessa pronuncia sul danno risarcibile e violazione dell’art. 2103 c.c., per il preteso demansionamento e per il danno non patrimoniale subito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi. In particolare: ha confermato che la competenza disciplinare va individuata in base ai limiti edittali massimi della sanzione astrattamente irrogabile e non in base alla sanzione poi concretamente applicata; ha ribadito che il termine per la contestazione decorre dall’acquisizione da parte dell’UPD di una notizia qualificata, idonea a consentire l’apertura del procedimento, e non dalla mera pubblicazione giornalistica o da notizie informali; ha affermato che la fase pre-istruttoria è legittima se serve a circostanziare i fatti; ha escluso l’ammissibilità delle censure che miravano a una diversa ricostruzione del merito o non si confrontavano con la ratio decidendi; ha condiviso l’orientamento per cui il mero spostamento interno ad altra articolazione del medesimo territorio comunale non integra trasferimento in senso tecnico ex art. 2103 c.c. e non richiede la prova di ragioni organizzative; infine ha rilevato che non vi era omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, essendo stata implicitamente rigettata con l’esclusione dell’illegittimità degli atti datoriali. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e si è dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001
comma 1; comma 3; comma 4
La competenza del dirigente della struttura o dell’UPD si determina in base alle sanzioni edittali massime astrattamente previste per i fatti contestati, non in base alla sanzione poi in concreto irrogata; il termine per la contestazione decorre dall’acquisizione all’UPD di una notizia qualificata e non da mere notizie informali o giornalistiche.
art. 54 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato come parametro del dovere di comportamento del dipendente pubblico.
artt. 3 e 4 d.P.R. n. 62/2013
Richiamati in relazione ai doveri del dipendente pubblico e alla censura disciplinare.
art. 23 CCNL del Comparto del Personale delle Regioni-Autonomie locali e Comparto Regioni-Enti Locali
Invocato dal ricorrente per sostenere l’assenza di illecito disciplinare e l’erroneità della sanzione.
artt. 2 e 12 del Codice di Comportamento del Comune di Milano
Richiamati dal ricorrente per contestare la sussistenza della violazione disciplinare.
art. 44, comma 2, del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale
Invocato quale regola interna di condotta rilevante ai fini disciplinari.
art. 2106 c.c.
Richiamato in tema di sanzione disciplinare e proporzionalità dell’addebito.
art. 25 C.C.N.L. del Comparto del Personale delle Regioni-Autonomie locali e Comparto Regioni-Enti Locali
Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione disciplinare.
art. 2103 c.c.
Il mero spostamento del dipendente a un diverso ufficio o servizio, senza apprezzabile mutamento geografico del luogo di lavoro, non integra trasferimento in senso tecnico; in tal caso non è richiesta la prova di ragioni organizzative e non si configura automaticamente demansionamento.
art. 5 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato in tema di poteri organizzativi della pubblica amministrazione datrice di lavoro.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Invocati per sostenere la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’esercizio del potere datoriale.
art. 15 L. n. 300/1970
Richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità del provvedimento asseritamente discriminatorio o ritorsivo.
art. 366 n. 4 c.p.c.
Richiamato per affermare che i motivi di ricorso devono essere specifici e pertinenti alla ratio decidendi.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Richiamato in relazione agli oneri di specifica indicazione dei documenti posti a fondamento delle censure.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o l’erronea valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata data atto della ricorrenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio disciplinare del pubblico dipendente, la competenza dell’organo procedente si stabilisce in base alla sanzione massima astrattamente prevista per l’illecito contestato, non alla sanzione che l’amministrazione decida poi di applicare.
- Il termine di decadenza per la contestazione dell’addebito decorre solo quando l’organo competente acquisisce una notizia qualificata, concreta e sufficientemente circostanziata da consentire la formulazione dell’incolpazione; la mera conoscenza informale o giornalistica non basta.
- È legittima una fase pre-istruttoria esterna al procedimento disciplinare, finalizzata a verificare e precisare i fatti prima dell’apertura formale del procedimento.
- In cassazione, le censure che si limitano a contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, senza denunciare un vero errore di sussunzione o di interpretazione della norma, sono inammissibili.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice rigetta la domanda con una decisione incompatibile con la pretesa della parte; ricorre solo se manca del tutto una statuizione sul capo di domanda.
- Nel pubblico impiego privatizzato, il mero spostamento del dipendente da un ufficio a un altro, senza trasferimento geografico apprezzabile, non integra trasferimento in senso tecnico ex art. 2103 c.c. e non comporta, di per sé, l’onere per l’amministrazione di dimostrare ragioni organizzative.
- Per dedurre utilmente la violazione di legge o di contratto collettivo è necessario indicare la regola astratta asseritamente violata e spiegare in modo puntuale perché la decisione impugnata se ne discosti; la mera contestazione della ricostruzione fattuale non è sufficiente.
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