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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01820/2025 del 25/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il dipendente agiva per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate tra il 28 giugno 2010 e l'8 maggio 2013, assumendo di avere svolto, presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, funzioni dirigenziali di Segretario Generale in un periodo in cui il posto era vacante. La Corte d'appello aveva però rigettato la domanda rilevando, da un lato, carenze di allegazione sui compiti del profilo di appartenenza e sulle mansioni concretamente svolte prima e durante il periodo controverso e, dall'altro, l'assenza di prova della prevalenza delle mansioni dirigenziali rispetto a quelle di funzionario informatico. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti sette motivi: omesso esame del fatto decisivo costituito dalla delega del Presidente del C.G.A. a regolare lo svolgimento delle attività di segreteria in presenza di vacanza del posto; violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la reggenza dell'ufficio avrebbe comportato l'inversione o comunque un diverso riparto dell'onere della prova; falsa applicazione delle norme sull'organizzazione della giustizia amministrativa; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per mancato rispetto del principio di non contestazione; violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. per non avere il giudice ordinato d'ufficio l'acquisizione dell'intera documentazione istruttoria; infine, violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, contestando la liquidazione a favore di amministrazioni difese da propri funzionari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle amministrazioni resistenti, ma ha poi escluso la fondatezza di tutte le censure: i primi motivi presupponevano una reggenza dell'ufficio non riconosciuta dalla sentenza di merito; gli altri tendevano, sotto veste di violazioni di legge, a ottenere un riesame del merito sull'insufficienza di allegazioni e prove circa lo svolgimento prevalente di mansioni dirigenziali; il motivo sulle spese è stato respinto perché, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della disciplina richiamata, è corretta la liquidazione del compenso professionale anche in favore della pubblica amministrazione assistita da propri dipendenti, con il limite della riduzione prevista dalla norma. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e dichiarata soggetta all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo solo se il fatto non sia stato effettivamente esaminato dal giudice di merito; qui il fatto della vacanza del posto e della delega è stato invece considerato, ma valutato diversamente

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    le censure formalmente di violazione di legge non possono tradursi in un riesame del merito o nella contestazione dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di appello

  • art. 2697 c.c.

    la dedotta violazione è inammissibile quando la parte mira in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio e l'accertamento dell'insufficienza di allegazioni e prova

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come norma sulle mansioni e sullo svolgimento di mansioni superiori, ma la sua applicazione presuppone l'accertamento fattuale dello svolgimento effettivo e prevalente di tali mansioni, non ravvisato dalla sentenza di merito

  • art. 11 d.lgs. n. 373/2003

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il posto di Segretario generale è coperto da un dirigente, ma tale dato non vale a superare l'accertamento che la delega riguardava solo ordinarie incombenze di segreteria

  • art. 17 d.lgs. n. 165/2001

    invocato per descrivere funzioni dirigenziali, ma non decisivo in assenza di prova che quelle funzioni siano state concretamente svolte in via prevalente

  • art. 24 decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15.2.2005

    menzionato insieme alle altre norme organizzative della giustizia amministrativa per sostenere la natura dirigenziale delle attività dedotte

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione non opera per trasformare in provato ciò che il giudice di merito ha comunque ritenuto non adeguatamente allegato o dimostrato

  • art. 421 c.p.c.

    il potere-dovere istruttorio ufficioso non impone al giudice di riaprire integralmente l'istruttoria per supplire alle carenze probatorie della parte

  • art. 437 c.p.c.

    nei giudizi del lavoro il potere istruttorio officioso non consente di sostituirsi alla parte nell'allegazione e nella prova dei fatti costitutivi del diritto azionato

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    la soccombenza comporta la condanna alle spese anche a favore di amministrazioni pubbliche che si siano difese tramite propri funzionari, nei limiti della disciplina speciale applicabile

  • art. 152-bis disp. att. c.p.c.

    nelle controversie soggette alla disciplina temporale indicata, alle pubbliche amministrazioni assistite da propri dipendenti si applica la liquidazione del compenso professionale ridotto del 20% secondo la norma richiamata

  • art. 4, comma 42, l. 12 novembre 2011 n. 183

    richiamato quale fonte dell'introduzione dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.

  • art. 1, comma 31, l. 24 dicembre 2012 n. 228

    richiamato per la modifica del testo dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.

  • art. 9, comma 2, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1

    richiamato come base del decreto parametrico per la liquidazione degli avvocati, applicabile anche alle P.A. difese da propri dipendenti con la riduzione prevista

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di mansioni superiori o di pretesa reggenza di un ufficio dirigenziale, il giudice deve verificare in concreto se l'incarico conferito riguardi la sostituzione del titolare dell'ufficio oppure soltanto lo svolgimento di ordinarie incombenze amministrative con autonomia limitata; solo nel primo caso viene in rilievo la disciplina delle mansioni superiori.
  • La parte che agisce per differenze retributive deve allegare in modo specifico le mansioni del profilo di appartenenza, quelle effettivamente svolte nel periodo controverso e gli elementi che consentano di apprezzarne la prevalenza e la continuità; la mera elencazione di compiti, specie se episodica o esemplificativa, non basta.
  • Le censure di violazione di legge non sono ammissibili quando mirano, in sostanza, a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • Il principio di non contestazione non sana la carenza di allegazione della parte attrice e non vincola il giudice a ritenere provati fatti che esso abbia comunque reputato non adeguatamente dimostrati.
  • Il potere istruttorio officioso del giudice del lavoro non può essere utilizzato per colmare integralmente le lacune probatorie della parte o per riaprire ex officio l'intera istruttoria in assenza di specifiche richieste o di documenti già individuati come decisivi.
  • In materia di spese, le pubbliche amministrazioni assistite da propri dipendenti possono ottenere la liquidazione del compenso professionale secondo la disciplina speciale applicabile, con la riduzione prevista dalla legge, e la soccombenza resta regolata dal criterio generale dell'art. 91 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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