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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7471/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 05620140000840357000 per euro 664.355,82, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR n. 633/1972 relativo al rifiuto di riconoscere un credito IVA dell'incorporata per l'anno 2010. La ricorrente ha dedotto: (i) omesso esame di un fatto decisivo (mancata indicazione nella cartella del termine per proporre ricorso) per chiedere rimettere in termini; (ii) nullità della notifica perché la cartella è stata trasmessa via PEC come semplice allegato .pdf e non in formato .p7m, violando la garanzia di autenticità (richiamando art. 24 Cost. e art. 101 c.p.c.); (iii) omesso esame circa l'assenza di congrua motivazione dell'atto e mancata pronuncia su specifico motivo di appello (violazione art. 3 l. n. 241/1990).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: ricorso viziato da "doppia conforme" (sia CTP che CTR avevano dichiarato il ricorso originario inammissibile per tardività) e la ricorrente non ha indicato ragioni differenti poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; mancata indicazione nel ricorso per cassazione del fatto storico e dell'atto del giudizio di merito in cui la questione era stata dedotta (violazione del principio di autosufficienza e degli oneri di allegazione); inammissibilità delle doglianze costituzionali dirette; giurisprudenza consolidata secondo cui la copia informatica della cartella notificata via PEC non richiede necessariamente firma digitale (.p7m) salvo diversa prescrizione normativa; plurime censure aggregate rendono inammissibile il terzo motivo. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle Agenzie, liquidate in euro 13.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; richiamati presupposti per versamenti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 54-bis, d.P.R. n. 633/1972

    norma richiamata come titolo del controllo automatizzato che ha portato all'emissione della cartella e al rifiuto del credito IVA

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    strumento invocato per censurare l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne delimita l'ambito di applicazione (richiede fatto storico documentato e decisivo) e lo esclude nel caso di doppia conforme se il ricorrente non mostra ragioni differenti tra i due gradi

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    invocato per presunta violazione di legge (es. violazione di norme costituzionali/procedurali); la Corte ricorda i limiti nella prospettazione diretta di norme costituzionali in cassazione

  • art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.

    principio richiamato in tema di inammissibilità delle impugnazioni che mirano a censurare decisioni di appello che confermano il primo grado; collegato alla disciplina della cassazione per motivi di fatto

  • art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’art. 149-bis del codice di procedura civile

    autorizza la notifica delle cartelle via PEC all'indirizzo INI-PEC e chiarisce l'irretroattività di alcune norme del c.p.c.; la Corte ne trae argomento per affermare che la notifica via PEC della copia informatica non richiede necessariamente firma digitale

  • art. 149-bis, cod. proc. civ.

    richiamato per esclusione: la norma del codice di procedura civile non si applica alle notifiche delle cartelle secondo art. 26 DPR 602/1973

  • art. 24 Cost.

    richiamata dalla ricorrente per questioni di garanzia di difesa, ma la Corte osserva che le censure costituzionali devono essere espresse tramite eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata

  • art. 101 cod. proc. civ.

    richiamato dalla ricorrente in tema di autenticità dell'atto notificato; la Corte non affronta il merito per inammissibilità procedurale

  • art. 3, legge n. 241/1990

    richiamato in relazione all'assenza di adeguata motivazione dell'atto amministrativo; la Corte rileva che la questione attiene al merito e non è stata esaminata dai giudici di merito nel contesto della decisione di inammissibilità

  • art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ. (richiamato nel testo giurisprudenziale)

    citato in relazione alla disciplina delle impugnazioni e alla applicabilità delle regole temporali (menzionato nel contesto della 'doppia conforme')

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nella parte finale della sentenza per dare atto dei presupposti processuali per il versamento a carico della ricorrente

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    richiamato come fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; richiede adempimenti collegati alle spese di lite

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022 e art. 1, comma 380, lett. a) legge n. 197/2022

    richiamate per determinare l'applicabilità di precedenti disposizioni procedurali (in tema di termini e norme transitorie) al giudizio in esame

Massime di principio

  • Se sia primo che secondo grado dichiarano il ricorso inammissibile per lo stesso motivo (cd. 'doppia conforme'), in cassazione la censura per omesso esame di fatto (art. 360, n.5) è inammissibile a meno che il ricorrente non indichi espressamente ragioni diverse poste a base delle due decisioni
  • Per prospettare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare chiaramente il fatto storico, dove ciò risulta nel fascicolo (atto/processo) e dimostrare che la questione era stata effettivamente dedotta in sede di merito (principio di autosufficienza del ricorso per cassazione)
  • Le censure dirette di presunte violazioni costituzionali non possono essere prospettate direttamente in cassazione: va invocata l'illegittimità costituzionale della norma di legge applicata, ove rilevante
  • La notifica via PEC di una cartella di pagamento nella forma di copia informatica (.pdf) non richiede necessariamente la firma digitale (.p7m) salvo diversa specifica previsione normativa o diversa situazione fattuale documentata; pertanto l'assenza di p7m non comporta automaticamente nullità
  • Evita di aggregare più censure eterogenee in un unico motivo: la pluralità di profili rende spesso il motivo inammissibile per difetto di chiarezza e specificità
  • In sede di cassazione è essenziale indicare esattamente in quale atto del giudizio di merito è stata proposta la questione che si assume omessa, così da permettere alla Corte di verificare ex actis le deduzioni

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