Cassazione Civile, Sentenza n. 7471/2025 del 20/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 05620140000840357000 per euro 664.355,82, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR n. 633/1972 relativo al rifiuto di riconoscere un credito IVA dell'incorporata per l'anno 2010. La ricorrente ha dedotto: (i) omesso esame di un fatto decisivo (mancata indicazione nella cartella del termine per proporre ricorso) per chiedere rimettere in termini; (ii) nullità della notifica perché la cartella è stata trasmessa via PEC come semplice allegato .pdf e non in formato .p7m, violando la garanzia di autenticità (richiamando art. 24 Cost. e art. 101 c.p.c.); (iii) omesso esame circa l'assenza di congrua motivazione dell'atto e mancata pronuncia su specifico motivo di appello (violazione art. 3 l. n. 241/1990).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: ricorso viziato da "doppia conforme" (sia CTP che CTR avevano dichiarato il ricorso originario inammissibile per tardività) e la ricorrente non ha indicato ragioni differenti poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; mancata indicazione nel ricorso per cassazione del fatto storico e dell'atto del giudizio di merito in cui la questione era stata dedotta (violazione del principio di autosufficienza e degli oneri di allegazione); inammissibilità delle doglianze costituzionali dirette; giurisprudenza consolidata secondo cui la copia informatica della cartella notificata via PEC non richiede necessariamente firma digitale (.p7m) salvo diversa prescrizione normativa; plurime censure aggregate rendono inammissibile il terzo motivo. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle Agenzie, liquidate in euro 13.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; richiamati presupposti per versamenti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 54-bis, d.P.R. n. 633/1972
norma richiamata come titolo del controllo automatizzato che ha portato all'emissione della cartella e al rifiuto del credito IVA
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
strumento invocato per censurare l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne delimita l'ambito di applicazione (richiede fatto storico documentato e decisivo) e lo esclude nel caso di doppia conforme se il ricorrente non mostra ragioni differenti tra i due gradi
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
invocato per presunta violazione di legge (es. violazione di norme costituzionali/procedurali); la Corte ricorda i limiti nella prospettazione diretta di norme costituzionali in cassazione
art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.
principio richiamato in tema di inammissibilità delle impugnazioni che mirano a censurare decisioni di appello che confermano il primo grado; collegato alla disciplina della cassazione per motivi di fatto
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’art. 149-bis del codice di procedura civile
autorizza la notifica delle cartelle via PEC all'indirizzo INI-PEC e chiarisce l'irretroattività di alcune norme del c.p.c.; la Corte ne trae argomento per affermare che la notifica via PEC della copia informatica non richiede necessariamente firma digitale
richiamato per esclusione: la norma del codice di procedura civile non si applica alle notifiche delle cartelle secondo art. 26 DPR 602/1973
art. 24 Cost.
richiamata dalla ricorrente per questioni di garanzia di difesa, ma la Corte osserva che le censure costituzionali devono essere espresse tramite eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata
richiamato dalla ricorrente in tema di autenticità dell'atto notificato; la Corte non affronta il merito per inammissibilità procedurale
richiamato in relazione all'assenza di adeguata motivazione dell'atto amministrativo; la Corte rileva che la questione attiene al merito e non è stata esaminata dai giudici di merito nel contesto della decisione di inammissibilità
art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ. (richiamato nel testo giurisprudenziale)
citato in relazione alla disciplina delle impugnazioni e alla applicabilità delle regole temporali (menzionato nel contesto della 'doppia conforme')
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nella parte finale della sentenza per dare atto dei presupposti processuali per il versamento a carico della ricorrente
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
richiamato come fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; richiede adempimenti collegati alle spese di lite
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022 e art. 1, comma 380, lett. a) legge n. 197/2022
richiamate per determinare l'applicabilità di precedenti disposizioni procedurali (in tema di termini e norme transitorie) al giudizio in esame
Massime di principio
- Se sia primo che secondo grado dichiarano il ricorso inammissibile per lo stesso motivo (cd. 'doppia conforme'), in cassazione la censura per omesso esame di fatto (art. 360, n.5) è inammissibile a meno che il ricorrente non indichi espressamente ragioni diverse poste a base delle due decisioni
- Per prospettare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare chiaramente il fatto storico, dove ciò risulta nel fascicolo (atto/processo) e dimostrare che la questione era stata effettivamente dedotta in sede di merito (principio di autosufficienza del ricorso per cassazione)
- Le censure dirette di presunte violazioni costituzionali non possono essere prospettate direttamente in cassazione: va invocata l'illegittimità costituzionale della norma di legge applicata, ove rilevante
- La notifica via PEC di una cartella di pagamento nella forma di copia informatica (.pdf) non richiede necessariamente la firma digitale (.p7m) salvo diversa specifica previsione normativa o diversa situazione fattuale documentata; pertanto l'assenza di p7m non comporta automaticamente nullità
- Evita di aggregare più censure eterogenee in un unico motivo: la pluralità di profili rende spesso il motivo inammissibile per difetto di chiarezza e specificità
- In sede di cassazione è essenziale indicare esattamente in quale atto del giudizio di merito è stata proposta la questione che si assume omessa, così da permettere alla Corte di verificare ex actis le deduzioni
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