Cassazione Civile, Sentenza n. 7402/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della delibera del COA di Asti che disponeva la cancellazione dall'albo per la pendenza di numerosi procedimenti penali (richiamata la previsione di cui all'art. 17, comma 1, lett. f) legge n. 247/2012). Il ricorrente ha censurato l'inammissibilità del reclamo da parte del CNF per essere stato depositato direttamente presso il Consiglio Nazionale Forense anziché presso il Consiglio dell'Ordine (art. 59 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37). Ha dedotto che l'art. 17, comma 14, l. n. 247/2012 ("L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione") renderebbe inapplicabile la modalità di deposito prevista dall'art. 59 r.d. 37/1934 e che il ricorso al CNF abbia natura amministrativo-gerarchica, non giurisdizionale.
La decisione
La Corte a Sezioni Unite ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso innanzi al CNF abbia natura giurisdizionale ma che l'art. 59 r.d. n. 37/1934, richiamato dall'art. 36 l. n. 247/2012, disciplini le modalità procedurali di proposizione del ricorso: il reclamo deve essere depositato presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la pronuncia ovvero notificato ad esso, così che sia instaurato il contraddittorio e il COA possa attivare le fasi successive e trasmettere gli atti al CNF. Il deposito diretto al CNF è considerato irrituale e, se non accompagnato entro i termini dalla notificazione o dal deposito al COA, rende il ricorso inammissibile. Il ricorso del Ciravegna non è stato regolarizzato nei termini; pertanto è stato rigettato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali a favore del controricorrente (complessivi € 5.000,00 più esborsi e accessori).
Norme richiamate
legge n. 247 del 2012, art. 17, comma 1, lett. f)
Norma richiamata quale causa della cancellazione dall'albo (per la pendenza di procedimenti penali). La Corte non ha deciso nel merito della cancellazione, ma la norma è il presupposto materiale dell'atto impugnato.
legge n. 247 del 2012, art. 17, comma 14
L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione
Individua la competenza del CNF ad esaminare il ricorso contro la cancellazione e fissa il termine di sessanta giorni; tuttavia la Corte ha ritenuto che tale disposizione non escluda l'applicazione delle modalità procedurali previste dall'art. 59 r.d. n. 37/1934.
legge n. 247 del 2012, art. 36, comma 1
Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; ... La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Conferma la natura giurisdizionale del CNF e il richiamo, per le modalità procedurali, agli articoli 59-65 del r.d. 37/1934; la Corte ha interpretato questo richiamo come mantenimento in vigore delle modalità di deposito/notifica previste dall'art. 59.
r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 59
Il ricorso alla Commissione centrale[oggi Consiglio Nazionale Forense] è presentato negli Uffici del Direttorio [oggi Consiglio dell’Ordine degli Avvocati] che ha emesso la pronuncia, e deve contenere l'indicazione specifica dei motivi ... L'Ufficio del Direttorio comunica immediatamente, in copia, alle altre parti il ricorso ... Il ricorso e gli altri atti del procedimento rimangono depositati negli Uffici del Direttorio per il termine di dieci giorni ... Trasmissione alla Commissione centrale.
Articolo ritenuto ancora operante per le modalità procedurali: obbliga il deposito (o la notificazione diretta) al COA che ha emesso il provvedimento, per consentire l'attivazione del contraddittorio e la trasmissione degli atti al CNF; la mancata osservanza rende il ricorso inammissibile.
Regolamento CNF n. 2, art. 33 (c. 3)
Il ricorso deve essere presentato a mezzo posta o pec nella segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina che ha emesso la decisione ovvero in quella del Consiglio dell'Ordine presso cui l'incolpato è iscritto
Regolamentazione coerente con l'art. 59 r.d. 37/1934 sulle modalità di presentazione del ricorso; conferma che la presentazione tramite posta/PEC al COA è conforme ai requisiti procedurali.
Massime di principio
- Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è di natura giurisdizionale, ma le modalità di proposizione sono regolate dall'art. 59 r.d. n. 37/1934 richiamato dall'art. 36 l. n. 247/2012.
- Per rendere ammissibile il gravame è necessario che il ricorso sia depositato presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la pronuncia o che tale Consiglio sia validamente notificato del ricorso entro i termini di legge; la mera presentazione diretta al CNF è, di regola, irrituale e può comportare l'inammissibilità.
- La notificazione del ricorso al COA equivale, ai fini del termine, al deposito presso i suoi uffici; la spedizione tramite servizio postale o la PEC, se valida, può far decorrere il termine a partire dalla data di invio prevista dalla giurisprudenza.
- Il deposito presso il COA è funzionale all'instaurazione del contraddittorio: il COA diventa parte e deve poter partecipare alle successive fasi e trasmettere gli atti al CNF.
- Se il ricorrente ha depositato direttamente al CNF, l'irregolarità può essere sanata purché venga effettuato il deposito o la notifica al COA entro il termine di legge; in mancanza, il ricorso è inammissibile e il ricorrente soccombe con condanna alle spese.
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