Cassazione Civile, Sentenza n. 7478/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto di procedere in executivis del creditore intervenuto Sergio Manenti, deducendo che Manenti aveva esercitato l'azione esecutiva sulla base di titoli formati contro la società Grand Gourmet di cui la ricorrente era accomandataria senza prima escutere il patrimonio sociale, in violazione dell'art. 2304 c.c.; la Corte d'appello aveva invece dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri creditori intervenuti
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso ritenendo che non sussiste un litisconsorzio necessario generale di tutti i creditori in ogni opposizione ex art. 615 c.p.c. ma solo nei casi in cui le doglianze dell'opponente possano astrattamente incidere sull'intera procedura esecutiva (es. impignorabilità dei beni o inesistenza originaria del titolo esecutivo). Nel caso concreto la contestazione riguardava la singola azione esecutiva di Manenti (presunta omissione di escussione del patrimonio sociale) e pertanto non era necessario chiamare tutti gli altri creditori: la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rimessa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per riesame dell'appello di Manenti; le decisioni sui costi sono rimesse al giudice del rinvio
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Il rimedio dell'opposizione all'esecuzione è volto a contestare il diritto di un determinato creditore a procedere in executivis; può riguardare anche la singola azione di un creditore pignorante o intervenuto. Il litisconsorzio necessario dei creditori non sussiste di regola quando l'opposizione contesti esclusivamente la singola azione esecutiva, mentre sussiste quando la contestazione può incidere sull'intera procedura (es. impignorabilità del bene, inesistenza originaria del titolo)
art. 102 c.p.c.
Norma di principio sul litisconsorzio necessario: la decisione che può pronunciarsi solo in confronto di più parti richiede che queste siano chiamate nel medesimo processo; l'applicazione è rimessa a un giudizio di utilità sostanziale e va valutata caso per caso
art. 2304 c.c.
Norma sostanziale riferita alla responsabilità verso terzi in presenza della società; nel caso de quo è stata invocata dalla ricorrente per sostenere che il creditore avrebbe dovuto prima escutere il patrimonio sociale prima di agire contro la socia accomandataria
art. 354 c.p.c.
Previsione applicata dalla Corte d'appello per disporre la rimessione delle parti davanti al primo giudice in conseguenza della nullità della pronuncia di primo grado
art. 629, comma 2 c.p.c. e art. 187-bis disp. att. c.p.c.
Richiamate in relazione alle conseguenze dell'aggiudicazione/assegnazione: dopo la vendita o assegnazione anche gli interventori non titolati acquisiscono interesse alla prosecuzione della procedura e, nelle ipotesi successive all'aggiudicazione, possono divenire litisconsorti necessari
art. 617 c.p.c., art. 619 c.p.c., art. 630 c.p.c.
Norme relative ad altri rimedi/incidenti esecutivi nei quali la giurisprudenza consolidata riconosce la sussistenza del litisconsorzio necessario in misura più ampia rispetto all'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Massime di principio
- L'opposizione ex art. 615 c.p.c. va valutata caso per caso: se la doglianza riguarda solo la singola azione esecutiva di un creditore, non è necessario chiamare tutti gli altri creditori come litisconsorti necessari
- Quando l'opposizione può astrattamente incidere sull'intera procedura esecutiva (es. contestazione dell'impignorabilità del bene, inesistenza originaria del titolo esecutivo del creditore procedente o opposizione proposta dopo l'aggiudicazione), è obbligatorio estendere il contraddittorio a tutti i creditori interessati
- Se si vuol contestare unicamente la legittimità dell'azione di un singolo intervenuto (ragioni individuali riferibili al singolo titolo), l'esecutato può proporre l'opposizione senza il coinvolgimento forzoso di tutti gli altri creditori, i quali potranno eventualmente intervenire adesivamente o essere denunziati
- In presenza di dubbi sull'effetto dell'opposizione sulla prosecuzione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione deve valutare in sede sommaria l'incidenza delle doglianze e, se necessario, disporre l'integrazione del contraddittorio per garantire il diritto di difesa
- Prima di promuovere un'opposizione, valutare se la questione sollevata è meramente relativa alla titolarità dell'azione di un singolo creditore o se può travolgere la validità dell'intera procedura: dalla risposta dipende l'elenco delle parti da chiamare e il grado di complessità processuale
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