Cassazione Civile, Sentenza n. 7405/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la deliberazione del COA che aveva dato esecuzione alla radiazione originariamente inflitta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD), sostenendo che, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza del Consiglio Nazionale Forense e della mancata riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi ex art. 392 cod. proc. civ., si fosse determinato l'effetto estintivo previsto dall'art. 393 cod. proc. civ. e, dunque, la caducazione anche del provvedimento disciplinare del CDD. In via subordinata deduceva la natura giurisdizionale del provvedimento disciplinare e sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 393 cod. proc. civ.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. La Corte ha ritenuto che il procedimento innanzi al CDD e il relativo provvedimento disciplinare hanno natura amministrativa e pertanto l'estinzione del processo di impugnazione per mancata riassunzione ex art. 393 cod. proc. civ. travolge soltanto le sentenze rese nel corso del processo e non l'atto amministrativo impugnato. Ne è conseguito che la sanzione disciplinare originaria si è definitivamente consolidata e la deliberazione del COA di esecuzione della radiazione era legittima. È stata inoltre respinta la censura motivazionale come inammissibile nella forma in cui era proposta e ritenuta infondata la doglianza principale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 393 cod. proc. civ.
Regola processuale che ha effetto estintivo sul processo di impugnazione per mancata riassunzione ma, secondo la Corte, non si estende agli atti amministrativi impugnati (quali la sanzione disciplinare del CDD); la norma non integra un principio generale estensibile automaticamente ad ambiti extra processuali.
art. 392 cod. proc. civ.
Norma che disciplina i termini per la riassunzione dopo cassazione; la Corte ricorda che la mancata riassunzione determina l'effetto previsto dall'art. 393 ma tale effetto riguarda il processo e le sentenze processuali, non l'atto amministrativo impugnato.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al sindacato di legittimità sulla motivazione: la verifica della motivazione in Cassazione è limitata al rispetto del minimo costituzionale previsto dall'art. 111, comma 6, Cost., e non consente censure generiche di insufficienza motivazionale.
art. 50, comma 3, l. n. 247/2012
Citato per evidenziare le garanzie di terzietà dell'organo disciplinare (divieto di far parte delle sezioni giudicanti a membri appartenenti all'ordine del professionista), confermando la natura amministrativa ma con caratteristiche 'giustiziali' del CDD.
art. 824-bis cod. proc. civ.
Richiamato a confronto: il lodo arbitrale acquista effetti di sentenza e quindi l'estinzione processuale può travolgerne l'efficacia, a differenza del provvedimento disciplinare del CDD che resta atto amministrativo.
art. 18 legge fallimentare
Richiamato a confronto: il reclamo fallimentare, per la sua natura dopo la riforma, può acquisire efficacia di cosa giudicata e quindi l'estinzione processuale può travolgere la decisione; ma la situazione è diversa rispetto alla disciplina forense.
Massime di principio
- Il provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina ha natura amministrativa: l'estinzione del procedimento di impugnazione per mancata riassunzione (art. 393 c.p.c.) travolge le sentenze processuali ma non l'atto amministrativo originario, che di conseguenza si consolida.
- La mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio rende inefficace il processo di impugnazione ma non annulla automaticamente l'atto amministrativo impugnato; pertanto l'atto amministrativo resta efficace e opponibile, salvo diversa pronuncia giurisdizionale.
- Le censure motivazionali in cassazione sono ammesse solo nei limiti stabiliti dall'art. 360 c.p.c. e dal principio minimo di motivazione ex art. 111 Cost.; le doglianze generiche di 'mancata' o 'apodittica' motivazione sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Confronti con istituti come il lodo arbitrale o il reclamo fallimentare non implicano automaticamente l'estensione degli effetti estintivi dell'art. 393 al settore disciplinare: occorre verificare se la decisione abbia acquisito natura di sentenza o se permanga la natura di atto amministrativo.
- In prospettiva pratica, chi subisce una sanzione disciplinare impugnata davanti al Consiglio Nazionale Forense deve assicurarsi alla riassunzione tempestiva del giudizio dopo eventuale cassazione con rinvio; in caso di mancata riassunzione, va considerata la possibilità di azioni amministrative o di impugnazioni specifiche contro l'atto amministrativo consolidato, ma non si può presupporre l'automatica estinzione della sanzione.
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