Cassazione Civile, Ordinanza n. 41793/2021 del 28/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasceva dalla fruizione, da parte di una società, di agevolazioni tributarie previste per investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi. Tali agevolazioni erano state successivamente qualificate come aiuti di Stato illegittimi dalla Commissione europea, con conseguente attuazione della decisione europea mediante normativa nazionale che imponeva ai beneficiari di presentare una attestazione dei dati necessari all’individuazione dell’aiuto fruito e di procedere alla relativa autoliquidazione e restituzione entro i termini previsti. L’Agenzia delle Entrate, effettuati liquidazione e controllo, contestava alla società due sanzioni: una per omesso versamento delle imposte da restituire, l’altra per omissione di ogni comunicazione e richiesta agli uffici. La società aveva restituito gli aiuti con interessi e impugnato l’atto sanzionatorio. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo che il termine per l’attestazione non fosse perentorio, che vi fossero obiettive condizioni di incertezza sulla portata della disciplina e che mancasse una specifica previsione sanzionatoria, con violazione del principio di legalità. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997, sostenendo che non sussistessero obiettive condizioni di incertezza; 2) violazione dell’art. 3 d.lgs. 472/1997, assumendo che la sanzione fosse legittima perché prevista per il mancato versamento delle somme dovute dopo la fruizione dell’agevolazione illegittima.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito dei motivi di ricorso, perché ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata delle liti ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018, l’Agenzia aveva attestato la regolarità della domanda e aveva poi chiesto essa stessa la declaratoria di estinzione. Poiché nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione del giudizio entro il termine previsto per evitare l’estinzione, la Corte ha dichiarato il processo estinto e ha disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano sopportate.
Norme richiamate
Norma che prevedeva agevolazioni fiscali per investimenti in comuni colpiti da eventi calamitosi, poi rilevate come aiuti di Stato illegittimi.
Decisione Commissione UE 315/2005
Ha dichiarato illegittima l’agevolazione fiscale perché costituiva un aiuto di Stato.
Ha dato attuazione alla decisione europea imponendo ai beneficiari l’attestazione degli elementi necessari per individuare l’aiuto fruito e la successiva autoliquidazione e versamento delle somme dovute.
art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. 471/1997
Richiamato dall’Agenzia come base sanzionatoria per l’omesso versamento delle imposte da restituire.
art. 11, comma 1, d.lgs. 471/1997
Richiamato dall’Agenzia come base sanzionatoria per l’omissione di comunicazioni e richieste agli uffici.
Invocato nel ricorso e nel giudizio di merito come norma sul principio di legalità in materia sanzionatoria tributaria.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
Invocato per sostenere l’insussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della disciplina, dunque l’irrilevanza dell’esimente.
Richiamato nella fase processuale per la sospensione del giudizio fino a una determinata data.
art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione all’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e al regime delle spese.
Norma sulla definizione agevolata delle liti fiscali, utilizzata come base per la domanda di condono e per l’estinzione del giudizio.
art. 6, comma 6, d.l. 119/2018 conv. in L. 136/2018
"la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019"
La Corte ha valorizzato la presentazione della domanda e il pagamento come elementi di perfezionamento della definizione agevolata.
art. 6, comma 10, d.l. 119/2018
Richiamato per individuare la domanda di definizione delle liti presentata dalla contribuente.
art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
La Corte ha rilevato che, mancata istanza di trattazione entro il termine previsto, il giudizio va dichiarato estinto; le spese restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Citato solo in tema di contributo unificato aggiuntivo; la Corte ha osservato che non opera per i ricorsi notificati prima del 30 gennaio 2013 e che, comunque, l’Agenzia non ne è tenuta.
Richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra in una definizione agevolata perfezionata secondo la disciplina applicabile, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
- Ai fini dell’estinzione del processo per definizione agevolata della lite, rilevano la presentazione della domanda e il pagamento dovuto nei termini di legge, oltre alla mancata richiesta di trattazione del giudizio entro il termine previsto per impedire l’estinzione.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata, la Corte non affronta il merito delle censure relative alla legittimità delle sanzioni o all’esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.
- Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere determina che le spese restino a carico delle parti che le hanno sopportate, secondo la disciplina speciale richiamata dal giudice.
- Il meccanismo sanzionatorio collegato alla restituzione di agevolazioni fiscali dichiarate incompatibili con il diritto UE può essere oggetto di contestazione sulla base del principio di legalità e dell’asserita incertezza normativa, ma tali questioni restano assorbite se interviene una definizione agevolata della lite.
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