Cassazione Civile, Ordinanza n. 41718/2021 del 28/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non esamina il merito delle censure e dichiara inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., in ragione della mancata esposizione del fatto. Viene inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso un decreto del Tribunale di Perugia, ma il testo riportato non consente di ricostruire la fattispecie sostanziale originaria né i motivi specifici di censura, perché la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per mancata esposizione sommaria dei fatti ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. La Corte rileva che il ricorso non deve costringere il giudice di legittimità a reperire altrove gli elementi necessari per comprendere la vicenda processuale e sostanziale, sicché l'atto deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti di causa e delle ragioni dell'impugnazione. In difetto di tale requisito di contenuto-forma, il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
mancata esposizione del fatto
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere direttamente la vicenda senza ricorrere ad altre fonti o agli atti di causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di definizione dell'impugnazione con esito sfavorevole per il ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma autonomo e inderogabile, la cui omissione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'esposizione dei fatti deve essere sufficiente a permettere alla Corte di legittimità di cogliere immediatamente sia la vicenda sostanziale sia il percorso processuale, senza dover consultare altri atti o la sentenza impugnata.
- L'inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti preclude ogni esame del merito delle censure.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto della ricorrenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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