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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41714/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio di opposizione relativo a un licenziamento collettivo: il tribunale aveva accertato l'illegittimità del recesso intimato dalla società, dichiarato risolti i rapporti di lavoro e condannato la datrice di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria, quantificata in misura diversa per i due lavoratori. La corte d'appello aveva respinto il reclamo della società. In cassazione la società ha proposto ricorso avverso la sentenza d'appello, ma dagli atti è emerso che il ricorso, pur notificato, non era stato depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c. I controricorrenti hanno quindi chiesto che fosse dichiarata l'improcedibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché non depositato nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. Ha rilevato che l'improcedibilità è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione del controricorrente, trattandosi di violazione di un termine perentorio e non di una mera irregolarità formale. Ha inoltre condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito del ricorso per cassazione e degli atti indicati dalla norma deve avvenire nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione; il suo mancato rispetto comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 156 c.p.c.

    Il principio di raggiungimento dello scopo riguarda le nullità per inosservanza di forme in senso stretto e non può essere invocato per sanare la violazione di termini perentori.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorrente, nell'esercizio del potere di contraddire, può chiedere l'iscrizione a ruolo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso non depositato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di definizione del giudizio nei termini previsti, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità dell'impugnazione.
  • L'improcedibilità per omesso o tardivo deposito è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione del controricorrente.
  • Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non può essere utilizzato per elidere la violazione di un termine perentorio.
  • Il controricorrente ha interesse e legittimazione a chiedere la declaratoria di improcedibilità quando il ricorso non sia stato tempestivamente depositato, anche per prevenire una possibile riproposizione dell'impugnazione entro il termine utile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneLicenziamento collettivo
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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