Cassazione Civile, Ordinanza n. 41717/2021 del 28/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto avverso il decreto del Tribunale di Perugia n. 4093/2018, pubblicato l'1/10/2019. Dal testo disponibile non emergono i fatti sostanziali della controversia né il contenuto specifico delle censure, perché la Corte rileva preliminarmente che il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ossia per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa. La Corte osserva che il ricorso non consentiva una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e del fatto processuale, senza che fosse necessario attingere ad altre fonti o agli atti del fascicolo o alla sentenza impugnata. Il principio richiamato è che l'esposizione sommaria dei fatti è requisito di contenuto-forma essenziale del ricorso, non mero formalismo, e deve permettere di comprendere la vicenda processuale e le ragioni dell'impugnazione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile prima dell'esame del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Conseguentemente non ha esaminato il merito delle censure proposte. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
mancata esposizione del fatto; esposizione sommaria dei fatti
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione, sia pure non analitica, del fatto sostanziale e del fatto processuale; in mancanza, è inammissibile. Il requisito non è meramente formale ma serve a consentire alla Corte di comprendere direttamente la vicenda senza ricorrere ad altre fonti o agli atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti costituisce un requisito di ammissibilità essenziale: deve consentire alla Corte di ricostruire autonomamente la vicenda sostanziale e processuale rilevante per la decisione.
- La mancanza di una chiara narrazione dei fatti di causa non è sanata dal contenuto della sentenza impugnata o da altri atti del fascicolo, perché la Corte non è tenuta a ricercare autonomamente gli elementi mancanti.
- Il controllo di ammissibilità ex art. 366 c.p.c. precede l'esame del merito e, se negativo, impedisce ogni valutazione delle censure sostanziali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, quando ne ricorrano i presupposti di legge.
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