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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41716/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (detentore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di reintegrazione nel possesso proposta da un soggetto che assumeva di avere il possesso di alcuni fondi in località Vulcano e di essere stato spogliato da un altro soggetto, il quale aveva realizzato una recinzione che avrebbe impedito il pascolo delle greggi. Il convenuto resistette affermando di avere il godimento del fondo in base a un contratto di affitto e di avere chiuso il terreno non per escludere il ricorrente, ma per evitare lo sconfinamento degli animali sulla strada provinciale. La corte d'appello confermò il rigetto della domanda ritenendo, sulla base delle prove testimoniali, che il resistente pascolasse i propri animali su quell'area da molti anni e che la recinzione avesse solo finalità preventive rispetto al passaggio degli animali sulla pubblica via, senza integrare uno spoglio. Nel ricorso per cassazione il soccombente dedusse: violazione degli artt. 132, 116, 251 e 703 c.p.c. per mancata valutazione delle testimonianze e motivazione apparente; violazione dell'art. 132 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per non avere la corte verificato, mediante le mappe catastali, l'assenza di altri accessi al fondo; violazione degli artt. 132 c.p.c. e 1168 c.c. per avere attribuito rilievo al contratto di affitto in un giudizio possessorio, dove il titolo dovrebbe essere irrilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi, riuniti per connessione, per difetto di specificità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorso non indicava in modo adeguato gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata esponeva in modo comprensibile l'iter logico seguito per escludere lo spoglio e che il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. È stato anche rilevato che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo era comunque precluso dalla c.d. doppia conforme, poiché l'appello era stato introdotto dopo l'11 settembre 2012. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre un vizio di motivazione e la violazione del requisito della motivazione, ma la Corte ha escluso che la sentenza d'appello fosse nulla o apparente.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che l'apprezzamento delle prove rientra nel potere del giudice di merito.

  • art. 251 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo insieme ad altre norme processuali, senza che la Corte accogliesse la censura.

  • art. 703 c.p.c.

    richiamato nel contesto dell'azione possessoria, senza effetti favorevoli per il ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per dedurre nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne ha escluso l'ammissibilità nel caso concreto.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    la Corte lo ha ritenuto violato perché il ricorso non indicava specificamente gli atti e documenti posti a base delle censure.

  • art. 348-ter, comma 5 c.p.c.

    richiamato per affermare la preclusione al vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

  • art. 1168 c.c.

    invocato per sostenere l'irrilevanza del titolo nel giudizio possessorio; la Corte ha comunque ritenuto non decisivo il rilievo del contratto ai fini della conferma del rigetto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di decisione in camera di consiglio ai fini dell'inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    base per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa o apparente motivazione è ammissibile solo se la sentenza non consente di ricostruire l'iter logico della decisione; non basta contrapporre una diversa lettura delle prove.
  • Il ricorso per cassazione che si fonda su documenti o atti processuali deve indicarne specificamente il contenuto e la collocazione processuale, altrimenti difetta di specificità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • L'apprezzamento delle prove testimoniali e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito non sono sindacabili in cassazione sotto la veste della violazione di legge quando la doglianza mira in realtà a una nuova valutazione del merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso, nei casi di doppia conforme e per gli appelli introdotti dopo l'11 settembre 2012, nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
  • Nel giudizio possessorio, ciò che conta è l'accertamento dello spoglio o della molestia sulla base della situazione di fatto; il richiamo a un titolo contrattuale non vale, di per sé, a trasformare il giudizio in una controversia di petto, se la decisione di merito si fonda sull'insussistenza dello spoglio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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