Cassazione Civile, Ordinanza n. 41715/2021 del 28/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di una decisione della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo dichiarata in primo grado. La CTP aveva rilevato che la copia del ricorso depositata in giudizio era priva di sottoscrizione e aveva tratto da ciò la verosimiglianza che anche l'originale depositato presso l'ufficio fosse privo di firma. La CTR aveva quindi ritenuto che la mancata sottoscrizione rendesse il ricorso inesistente e che la procura alle liti non potesse sanare il vizio, poiché apposta su foglio separato e non in modo tale da garantire con ragionevole certezza la riferibilità al giudizio. In cassazione la società deduceva, con un unico motivo, la violazione dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 125 c.p.c., sostenendo che la procura, regolarmente sottoscritta dalla parte e dal difensore a margine del ricorso, avrebbe dovuto avere efficacia sanante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, secondo cui la procura era stata apposta su un foglio separato, privo di elementi esteriori idonei a collegarla con certezza al ricorso e al relativo giudizio. Tale accertamento non era sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., non dedotto. La Corte ha inoltre rilevato il difetto di specificità del motivo, perché la ricorrente non aveva allegato il ricorso introduttivo contenente la procura, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., impedendo così alla Corte di verificare la fondatezza della doglianza. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
La parte invocava la norma per sostenere l'efficacia sanante della procura rispetto al vizio del ricorso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché dichiara inammissibile il motivo per carenze di specificità e perché la censura coinvolge accertamenti di fatto del giudice di merito.
art. 125 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente in tema di procura e sottoscrizione; la Corte non ne afferma una portata sanante automatica, valorizzando invece la necessità che la procura sia con certezza riferibile al giudizio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La ricorrente ha formalmente denunciato violazione di legge; la Corte rileva però che, in concreto, la censura pretendeva di rimettere in discussione un accertamento di fatto, non consentito in tale sede.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato come unico possibile vizio per censurare l'accertamento di fatto della CTR, ma non dedotto nel ricorso, con conseguente inammissibilità della doglianza.
art. 366, n. 6, c.p.c.
La Corte afferma che il ricorso difetta di specificità perché la parte non ha allegato il ricorso introduttivo recante la procura, impedendo il controllo di legittimità sulla doglianza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la nullità o inefficacia della sottoscrizione del ricorso introduttivo non può essere sanata automaticamente dalla procura alle liti quando questa non risulti con certezza riferibile al giudizio e al ricorso.
- La verifica circa la collocazione della procura su foglio separato e la presenza di elementi esteriori di collegamento tra procura e atto introduttivo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione dedotto nei termini di legge.
- Chi denuncia in cassazione un vizio relativo alla procura o alla sottoscrizione dell'atto deve rispettare l'onere di specificità e di allegazione degli atti rilevanti, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; in difetto, la censura è inammissibile.
- La deduzione di violazione di legge non consente di rivalutare un apprezzamento fattuale del giudice di merito, se la doglianza investe in realtà la ricostruzione del contenuto dell'atto e la sua riferibilità processuale.
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