Cassazione Civile, Ordinanza n. 15378/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva presentato istanze di rimborso IRES per gli anni d’imposta 2008-2011, sostenendo di non aver potuto dedurre correttamente dall’IRES la quota IRAP riferibile ai costi del personale dipendente. L’Amministrazione aveva accolto solo parzialmente le istanze, negando il rimborso per una parte degli importi richiesti. La società aveva impugnato il diniego parziale davanti al giudice tributario, ottenendo in primo grado accoglimento, ma la decisione era stata riformata in appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.; nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992; violazione dell’art. 5 D.Lgs. n. 446/1997, dell’art. 2 D.L. n. 201/2011 e dell’art. 2425 c.c., per errata esclusione dal calcolo della deduzione di taluni costi del personale, in particolare accantonamenti, rilasci e altre voci contabili. La società contestava inoltre che la CTR non avesse chiarito se la documentazione prodotta fosse tardiva o irrilevante e che non avesse affrontato il tema della prova del maggior versamento IRAP e della corretta imputazione temporale dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla nullità della motivazione e all’omessa pronuncia su questioni decisive. Ha osservato che la CTR aveva ricostruito in modo non lineare le difese delle parti, senza prendere posizione chiara su aspetti centrali della controversia: criterio di calcolo della deduzione IRAP, rilevanza di accantonamenti e rilasci, competenza temporale dei costi, tempestività e contenuto della documentazione prodotta, e soprattutto prova del maggior versamento IRAP da parte della contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi indicati, in particolare al principio secondo cui chi domanda un rimborso deve fornire prova rigorosa del pagamento delle somme di cui pretende la restituzione.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che la CTR avrebbe violato omettendo di decidere su questioni centrali della domanda e delle difese.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Base del motivo per omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, ritenuta violata dalla CTR.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la corretta determinazione della base IRAP e, quindi, della deduzione IRES.
Richiamato dalla ricorrente in tema di deducibilità dell’IRAP dall’IRES.
Richiamato per la classificazione delle voci di conto economico rilevanti nel calcolo dei costi del personale.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario avente ad oggetto un’istanza di rimborso, il contribuente ha l’onere di provare rigorosamente sia l’avvenuto versamento delle somme di cui chiede la restituzione, sia i presupposti fattuali e contabili che giustificano il rimborso.
- La sentenza del giudice tributario è nulla per motivazione apparente quando, pur affrontando formalmente la controversia, non rende intelligibile il percorso logico-giuridico seguito e non consente di comprendere la reale ratio decidendi.
- Vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice omette di pronunciarsi su questioni decisive effettivamente dedotte dalle parti o le tratta in modo tale da non chiarirne l’effettiva soluzione.
- In tema di rimborso IRES correlato alla deduzione dell’IRAP sui costi del personale, il giudice deve esaminare in modo puntuale le contestazioni sul criterio di calcolo, sulla rilevanza delle voci contabili e sulla corretta imputazione temporale dei componenti di costo e d’imposta.
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