Cassazione Civile, Ordinanza n. 12870/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2014, relativa a tributi concernenti i periodi d'imposta 1997 e 1998. La cartella era stata emessa dopo la mancata riassunzione di un giudizio di rinvio disposto da una precedente sentenza di cassazione, con conseguente definitività degli avvisi di accertamento originariamente impugnati. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto. In cassazione il contribuente ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 2946 c.c., dell'art. 393 c.p.c. e dell'art. 63 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo: che, in caso di mancata riassunzione, sopravvivrebbero solo i capi autonomi delle sentenze di merito non toccati dalle impugnazioni; che l'estinzione del giudizio impedirebbe l'operatività della disciplina generale sulla sospensione della prescrizione; che la riscossione sarebbe decaduta; e che, comunque, per tributi, interessi e sanzioni, si sarebbe applicata la prescrizione quinquennale. La Corte ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel merito ha ritenuto inammissibile la censura sulla sopravvivenza dei capi autonomi per difetto di specificità, e infondati i motivi relativi a prescrizione e decadenza, affermando che, nel processo tributario, l'omessa riassunzione del giudizio di rinvio fa decorrere la prescrizione dalla scadenza del termine per riassumere e che, ai fini della decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, il termine decorre solo dalla definitività della pretesa fiscale, cioè dall'estinzione del giudizio per mancata riassunzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva; ha rigettato il ricorso nel resto, ritenendo inammissibile per difetto di specificità una delle censure e infondati i motivi relativi a prescrizione e decadenza. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente e ha disposto nulla sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
I termini di decadenza per la riscossione iniziano a decorrere quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva; nel caso di mancata riassunzione del giudizio di rinvio, il termine decorre dall'estinzione del processo.
È evocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione dei crediti tributari; la Corte non accoglie la doglianza.
La regola della sospensione/interruzione e della ripresa del decorso della prescrizione non si applica, nel processo tributario, quando il giudizio di rinvio si estingue per mancata riassunzione.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata riassunzione del giudizio di rinvio.
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato dal ricorrente come norma processuale sul giudizio di rinvio nel processo tributario.
art. 57, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
In forza del trasferimento di rapporti, poteri e competenze alle agenzie fiscali, il Ministero non è più legittimato nei processi relativi ai servizi attribuiti alle agenzie fiscali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta l'estinzione del processo e la definitività dell'atto impositivo, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla scadenza del termine utile per riassumere, non dalla proposizione originaria del giudizio.
- La regola dell'art. 2945, terzo comma, c.c. non si applica al processo tributario estinto per omessa riassunzione, poiché il processo è impugnatorio e l'interesse alla riassunzione appartiene solo al contribuente.
- Ai fini della riscossione, il termine di decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 decorre dalla definitività della pretesa fiscale; quando la definitività deriva dall'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione, il termine inizia da tale momento.
- Una censura in cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando deduce l'esistenza di capi autonomi della decisione senza trascriverli o individuarli puntualmente.
- Nei processi relativi a tributi gestiti dalle agenzie fiscali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze difetta di legittimazione passiva, spettando la titolarità processuale alle agenzie.
- La disciplina della prescrizione non può essere confusa con quella della decadenza: eventuali sospensioni e interruzioni incidono sulla prima, non sulla seconda.
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