Cassazione Civile, Ordinanza n. 28782/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un processo verbale di constatazione redatto a seguito di controllo su un impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, con cui veniva contestata a due società l'indebita fruizione dell'esenzione d'accisa per rifornimenti di gasolio effettuati su un'imbarcazione di proprietà di una società estera e registrata come pleasure yacht. Le società avevano impugnato gli avvisi di accertamento e la CTP aveva accolto i ricorsi; la CTR aveva poi rigettato gli appelli dell'Agenzia. In precedente giudizio di legittimità la Cassazione aveva cassato con rinvio la decisione, affermando che, per l'esenzione dall'accisa sul carburante per navigazione, occorre accertare se la navigazione sia effettuata a fini commerciali e che l'onere della prova di tale requisito grava sul soggetto che invoca l'esenzione. In sede di rinvio, tuttavia, la CTR aveva nuovamente rigettato l'appello dell'Ufficio valorizzando anche una decisione della Commissione europea e ritenendo irrilevante la nazionalità dell'imbarcazione, oltre a reputare che la contestazione dell'ufficio attenesse solo a profili formali della procedura di rifornimento e non a un uso non commerciale del natante. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 63 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 394 c.p.c. per avere il giudice di rinvio travalicato il perimetro del giudizio fissato dal precedente principio di diritto; con il secondo motivo, violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per asserita erronea valutazione della motivazione dell'avviso di accertamento. Prima della decisione, però, le società controricorrenti depositavano istanza di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite, allegando domanda e prova del versamento dovuto ai sensi della l. 197/2022.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, l. 197/2022, come modificata, prendendo atto del deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento nei termini. Ha disposto che le spese del giudizio estinto restino a carico di chi le ha anticipate e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché la declaratoria di estinzione non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del giudizio di rinvio e del rispetto del perimetro tracciato dalla precedente sentenza di cassazione.
Richiamato per censurare l'asserito mancato rispetto, da parte del giudice di rinvio, del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
Richiamato come norma sulla motivazione e sul procedimento amministrativo, deducendosi che l'avviso di accertamento sarebbe stato invece adeguatamente motivato.
art. 1, commi 197 e 198, l. 197/2022
"il processo è dichiarato estinto"
La presentazione della domanda di definizione agevolata e del versamento dovuto entro il termine previsto impone la declaratoria di estinzione del processo.
art. 1, commi 200 e 201, l. 197/2022
Disciplina il successivo diniego della definizione, la sua impugnazione e la revocazione del provvedimento di estinzione.
art. 1, comma 202, l. 197/2022
La definizione perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri coobbligati; la definizione non comporta restituzione di somme già versate eccedenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria pendente è definita agevolmente con deposito della domanda e della prova del pagamento nei termini di legge, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- La definizione agevolata della lite produce un effetto processuale assorbente rispetto alle censure di legittimità, precludendo la decisione sui motivi originariamente proposti.
- Nel caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non si applica l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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