Sentenza del 11/05/2016 n. 9520 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva annullato l'accertamento relativo a maggiori redditi d'impresa, IVA e IRAP per il 1999. Il motivo accolto riguardava la nullità dell'intero processo per mancata partecipazione al giudizio del socio accomandante C.E., ritenuto litisconsorte necessario. Trattandosi di una società di persone, l'accertamento del reddito societario incide unitariamente anche sui soci, ai quali il reddito viene imputato per trasparenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata, nonché rilevato la nullità dei giudizi di primo e secondo grado per violazione del contraddittorio, disponendo il rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Matera affinché integri il contraddittorio nei confronti del socio accomandante e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha quindi deciso nel merito la correttezza dell'accertamento fiscale.
Norme richiamate
Litisconsorzio necessario nel processo tributario
Quando l'atto impositivo riguarda una fattispecie unitaria e inscindibile riferibile a una società di persone e ai suoi soci, tutti i soggetti interessati devono partecipare allo stesso giudizio.
D.P.R. n. 917/1986, art. 5, TUIR
Imputazione dei redditi delle società di persone ai soci
Il reddito prodotto dalla società di persone viene imputato ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
L'accertamento unitario dei redditi della società e dei soci costituisce il presupposto del litisconsorzio necessario quando sono contestati gli elementi comuni della pretesa tributaria.
Codice di procedura civile, art. 101
Principio del contraddittorio
Nessuna decisione può essere validamente assunta senza che tutte le parti necessarie abbiano avuto la possibilità di partecipare al processo.
Codice di procedura civile, art. 383, comma 3
In caso di nullità dei giudizi di merito per difetto originario del contraddittorio, la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di primo grado.
Codice di procedura civile, art. 274
La nullità per mancata partecipazione di un litisconsorte può essere evitata o superata mediante riunione di giudizi autonomi solo se ricorrono identità oggettiva, pendenza contestuale e decisioni sostanzialmente coincidenti.
Legge n. 289/2002, artt. 8, 9 e 9-bis
L'eventuale definizione agevolata della posizione fiscale del socio avrebbe potuto incidere sulla necessità o sull'utilità della sua partecipazione, ma doveva essere provata documentalmente.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali riguardanti società di persone, quando si contestano elementi comuni del reddito societario, il processo deve coinvolgere sia la società sia tutti i soci interessati.
- La mancata partecipazione di un socio necessario determina la nullità del processo, rilevabile anche d'ufficio e in ogni stato e grado, salvo che sia possibile rimediare mediante la riunione di giudizi già pendenti.
- Il fatto che a un socio non sia stato notificato personalmente l'avviso di accertamento non esclude automaticamente il litisconsorzio necessario: la partecipazione può essere comunque necessaria per garantire una decisione uniforme.
- La Cassazione, in presenza di un vizio processuale originario, può annullare le decisioni dei giudici di merito senza esaminare le questioni sostanziali sull'accertamento fiscale.
- Chi invoca fatti impeditivi, come un condono o una definizione separata della posizione del socio, deve produrli e indicarli puntualmente, soprattutto nel giudizio di cassazione.
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