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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19053/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine da un accertamento fiscale per l'anno 2006 effettuato nei confronti di una società di persone, con attribuzione del maggior reddito per trasparenza alla socia in misura del 50% e conseguente iscrizione a ruolo delle maggiori imposte. La contribuente impugnava la cartella deducendo, tra l'altro, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, l'omessa indicazione dei motivi e dell'autorità giudiziaria, la prescrizione e l'infondatezza della pretesa. In primo grado l'Ufficio produceva una cartolina di ritorno attestante la notifica; la CTP respingeva il ricorso. In appello la CTR accoglieva l'impugnazione ritenendo non provata la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito e irregolare la notifica, osservando che l'avviso sarebbe stato immesso in una cassetta condominiale. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la cartolina prodotta in primo grado attestava la spedizione della raccomandata informativa; 2) violazione della disciplina sulla notifica a mezzo posta degli atti tributari, sostenendo che il procedimento notificatorio era stato correttamente eseguito e che l'immissione nella cassetta postale condominiale era comunque idonea ai fini della conoscenza legale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, nella notifica postale dell'avviso di accertamento in caso di assenza del destinatario, non basta la mera prova della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, ma occorre anche la prova della sua ricezione, quale passaggio essenziale della fattispecie notificatoria a formazione progressiva. Ha inoltre rilevato che la documentazione prodotta dall'Ufficio era incompleta, priva di timbri postali e di elementi idonei a dimostrare compiutamente la sequenza notificatoria. Le spese sono state integralmente compensate per il contrasto giurisprudenziale risolto solo di recente dalle Sezioni Unite. La Corte ha escluso altresì l'ulteriore contributo unificato a carico dell'Agenzia, trattandosi di amministrazione dello Stato esentata con il meccanismo della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per omesso esame è stato ritenuto infondato perché la questione decisiva non era la mera esistenza della cartolina, ma la prova completa della procedura notificatoria, inclusa la ricezione della comunicazione informativa.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La violazione di legge dedotta sull'assetto notificatorio è stata esaminata come denuncia di nullità/falsa applicazione delle norme sulla notifica, ma la Corte ha escluso che il procedimento fosse stato correttamente dimostrato.

  • art. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890

    Nella notifica postale in caso di mancata consegna occorrono sia l'avviso nel luogo della notifica sia la raccomandata informativa; la prova della sola spedizione della raccomandata non è sufficiente, essendo necessaria anche la prova della ricezione.

  • art. 14 l. 20 novembre 1982, n. 890

    L'ente impositore può avvalersi della notifica diretta a mezzo posta, ma deve dimostrare il corretto compimento di tutti i passaggi previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato quale norma del procedimento di notificazione degli atti tributari, da coordinare con la disciplina della l. n. 890/1982.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel ricorso come norma processuale del contenzioso tributario, in relazione alla validità della notifica dell'atto presupposto.

  • art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dall'Agenzia come disposizione evocata a sostegno della legittimità della pretesa, ma il tema decisivo resta la regolare notifica dell'atto presupposto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione dello Stato.

Massime di principio

  • Nella notifica postale degli atti tributari in caso di assenza del destinatario, la procedura si perfeziona solo se è dimostrato l'intero iter legale: deposito del plico, avviso nel luogo di notifica e spedizione/ricezione della raccomandata informativa.
  • La prova della sola spedizione della comunicazione di avvenuto deposito non basta a dimostrare il perfezionamento della notifica, dovendo risultare anche la ricezione dell'avviso o comunque una prova equivalente della sua conoscibilità legale.
  • Il giudice di merito deve verificare concretamente la documentazione notificatoria; in assenza di prova completa di tutti i passaggi previsti dalla disciplina speciale, l'atto presupposto non può ritenersi validamente notificato e definitivo.
  • Quando la decisione interviene in una materia oggetto di recente contrasto giurisprudenziale poi risolto dalle Sezioni Unite, può essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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