Cassazione Civile, Ordinanza n. 18937/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dalla convalida, da parte del Giudice di pace di Torino, del trattenimento di un cittadino extracomunitario presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" e dalla successiva proroga dello stesso trattenimento, entrambe disposte su richiesta delle autorità amministrative competenti in materia di espulsione e rimpatrio. Nel primo procedimento il giudice di pace ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998, osservando che mancavano passaporto e idoneo vettore; nel secondo ha convalidato la proroga rilevando il mancato esito dell'attività amministrativa diretta ad acquisire documenti validi per l'espatrio. Il ricorrente ha proposto distinti ricorsi per cassazione avverso i due decreti. Nel primo ricorso ha dedotto: 1) violazione dell'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 15, par. 4, della direttiva 2008/115/CE, per mancanza di ragionevoli prospettive di esecuzione dell'allontanamento e conseguente necessità di immediato rilascio; 2) violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 111 Cost., per motivazione apparente del decreto di convalida. Nel secondo ricorso ha dedotto: 1) ancora la violazione dell'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE, sostenendo che la proroga fosse illegittima per assenza di ragionevoli prospettive di allontanamento, anche in ragione del lungo periodo già trascorso e della reiterazione del trattenimento; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 15, par. 4, della direttiva, per omessa pronuncia sulla questione delle prospettive di esecuzione dell'allontanamento. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo del primo ricorso, ravvisando una motivazione meramente apparente del decreto di convalida, poiché il giudice di pace non aveva esaminato le specifiche allegazioni del trattenuto circa l'assenza di concrete prospettive di rimpatrio e si era limitato a formule apodittiche. Ha quindi accolto tale motivo, dichiarando assorbiti gli altri motivi del primo e del secondo ricorso. Poiché la proroga presupponeva un trattenimento già convalidato, la cassazione del primo decreto ha travolto anche il secondo, che è stato cassato per difetto del presupposto logico-giuridico. I decreti impugnati sono stati quindi cassati con rinvio al Giudice di pace di Torino per nuovo esame e liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso avverso il decreto di convalida del trattenimento, ritenendo la motivazione del provvedimento del Giudice di pace del tutto apparente e inferiore al minimo costituzionale. Ha dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi dei due ricorsi riuniti. Conseguentemente ha cassato sia il decreto di convalida del 3 agosto 2020 sia il decreto di proroga del 9 novembre 2020, quest'ultimo perché fondato su un trattenimento ormai travolto dalla cassazione del primo provvedimento. La causa è stata rinviata al Giudice di pace di Torino per il riesame e la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 13 Cost.
La libertà personale è diritto inviolabile e la sua limitazione è soggetta a riserva assoluta di legge; ciò impone che il trattenimento dello straniero sia ammesso solo entro i limiti e le condizioni previste dalla legge.
art. 111 Cost.
Il provvedimento giurisdizionale deve essere sorretto da motivazione non meramente apparente; la mancanza di un adeguato apparato argomentativo determina nullità.
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
La convalida del trattenimento deve essere espressamente e adeguatamente motivata dal giudice.
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale norma che disciplina il procedimento di convalida del trattenimento e ne impone i presupposti di legittimità.
art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998
Il trattenimento e la sua proroga richiedono che permangano ragionevoli prospettive di esecuzione dell'allontanamento; in mancanza, il trattenuto deve essere rilasciato.
art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE
Il trattenimento può essere mantenuto o prorogato solo finché esistano prospettive ragionevoli di allontanamento; la loro assenza impedisce la protrazione della misura.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo ricorso a sostegno della censura di omessa pronuncia su una domanda o eccezione rilevante.
Massime di principio
- Il trattenimento amministrativo dello straniero è una misura eccezionale di privazione della libertà personale e può essere disposta o prorogata solo se il giudice verifica in modo concreto e motivato la sussistenza dei presupposti legali e delle ragionevoli prospettive di esecuzione del rimpatrio.
- La motivazione del decreto di convalida o proroga del trattenimento non può ridursi a formule stereotipate o apodittiche: il giudice deve confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive, specie quando siano dedotte l'assenza di concrete possibilità di allontanamento e la durata già trascorsa della restrizione.
- La mancanza di una motivazione effettiva integra nullità del provvedimento, poiché il controllo giurisdizionale su una restrizione della libertà personale deve essere pieno e non meramente formale.
- Se il provvedimento di convalida del trattenimento è cassato, viene meno il presupposto logico-giuridico di eventuali successive proroghe del medesimo trattenimento, che restano quindi travolte dalla caducazione del titolo originario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18921/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18922/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18934/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18935/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18936/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18941/2022 del 13/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →