Cassazione Civile, Ordinanza n. 18922/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La vicenda origina dall'insinuazione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa da parte dell'agente della riscossione per crediti tributari risultanti da cartelle esattoriali e altri titoli. Il tribunale fallimentare ammise con riserva i crediti erariali, rimettendo al giudice tributario la questione della prescrizione. La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso della società, rilevando la regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione nei termini; la Commissione tributaria regionale confermò. In cassazione la società deduce tre motivi: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la CTR esaminato i motivi di appello; 2) violazione di legge e vizi motivazionali per non avere considerato il rilievo del tribunale fallimentare circa la presunta prescrizione originaria dei crediti e per avere ritenuto valide cartelle notificate oltre il termine di prescrizione, oltre che per omessa pronuncia su prescrizione e invalidità delle notifiche; 3) violazione dell'art. 23 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR posto a base della decisione documenti depositati in appello dall'agente della riscossione, asseritamente tardivamente costituitosi, incluse le relate di notifica.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il controricorso dell'agente della riscossione per tardività della notificazione, ma poi dichiara inammissibile il ricorso principale. Osserva che il primo motivo è frammentario e generico, privo dell'indicazione concreta dei motivi di appello asseritamente trascurati e comunque rivolto contro una motivazione congrua e dettagliata; il secondo è anch'esso generico e, per la parte relativa al vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme; il terzo cumula in modo incompatibile e non intelligibile censure eterogenee di violazione di legge, vizio di motivazione e omessa motivazione. Il ricorso viene quindi respinto/inammissibile in rito, senza spese per mancanza di valida attività difensiva della resistente, ma con condanna della ricorrente all'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come base dell'insinuazione al passivo del creditore insinuante
usato per dichiarare tardivo il controricorso notificato oltre il termine di venti giorni
invocato come parametro del motivo sul preteso vizio di omessa pronuncia
richiamato dai motivi di ricorso; la Corte rileva la genericità delle censure e, per il n. 5, l'inammissibilità in presenza di doppia conforme
invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma senza indicazione chiara della norma asseritamente violata
richiamato nel terzo motivo per contestare l'utilizzo di documenti prodotti in appello
invocato per contestare la decisione basata su documenti asseritamente tardivi
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per affermare l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamata come legge di modifica dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, intellegibile e autosufficiente: la mera denuncia in forma generica di omessa pronuncia o di violazione di legge, senza indicare puntualmente i capi di appello trascurati o le norme asseritamente violate, è inammissibile.
- È inammissibile il motivo che cumula in modo promiscuo censure eterogenee riconducibili a diversi numeri dell'art. 360 c.p.c. senza distinguere chiaramente i vizi dedotti e la loro incidenza sulla decisione impugnata.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile quando la decisione di merito sia sorretta da doppia conforme, salvo i limiti consentiti dall'ordinamento processuale.
- La censura relativa all'omessa pronuncia richiede l'indicazione concreta e analitica delle domande o dei motivi di gravame sui quali il giudice d'appello avrebbe omesso di provvedere; non basta una lamentela generale sulla mancata considerazione delle deduzioni di parte.
- Nel giudizio di cassazione, la tardività del controricorso determina la sua inammissibilità, mentre l'inammissibilità del ricorso principale può essere dichiarata anche quando il controricorrente non svolga valida attività difensiva, ferma la disciplina del contributo unificato aggiuntivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18921/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18934/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18935/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18936/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18937/2022 del 13/06/2022
- ordinanza_civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18941/2022 del 13/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →