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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18934/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudice di pace aveva convalidato il trattenimento del ricorrente presso il Centro per i Rimpatri, ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998 e rilevando la momentanea indisponibilità di un vettore idoneo e la necessità di acquisire un documento valido per l'espatrio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di espulsione in ragione del d.l. n. 134/2020, art. 103 (emersione dei lavoratori); 2) violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il trattenimento non poteva essere convalidato poiché l'efficacia del decreto espulsivo era sospesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che le censure investivano un decreto di espulsione diverso da quello oggetto della convalida del trattenimento e che, rispetto a tale distinto provvedimento, non risultava proposta tempestiva impugnazione. Ha inoltre rilevato che la sospensione prevista dall'art. 103, comma 11, d.l. n. 134/2020 opera nei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore connessi alla procedura di emersione, ma nel caso concreto il ricorrente non aveva allegato né provato davanti al giudice di pace la propria qualità di lavoratore, presupposto necessario per invocare quella disciplina sospensiva. Ne è seguito il rigetto del ricorso; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato e nessuna applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché il ricorso era esente da contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché riferita a un provvedimento diverso da quello oggetto del giudizio di convalida e, quindi, non idonea a fondare il vizio dedotto in cassazione.

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato come base normativa del provvedimento di espulsione presupposto, ma la Corte non ravvisa violazioni rilevanti rispetto al decreto di convalida impugnato.

  • art. 14 d.lgs. n. 286/1998

    Costituisce la norma sulla cui violazione si fonda il secondo motivo; la Corte ne esclude la violazione perché il trattenimento era stato convalidato in presenza dei presupposti indicati dal giudice di pace e perché la sospensione invocata non era dimostrata.

  • art. 103, comma 11, d.l. n. 134/2020

    sospensione dei "procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e de/lavoratore"

    La sospensione opera solo per i procedimenti riconducibili alla procedura di emersione e richiede che sia allegata e provata la qualità di lavoratore; in mancanza di tale allegazione/prova non può essere invocata per paralizzare il trattenimento.

  • art. 12 d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato come eccezione all'ambito di sospensione previsto dall'art. 103, comma 11, d.l. n. 134/2020.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude la sua applicazione poiché il ricorso era esente dal contributo unificato.

Massime di principio

  • La sospensione normativa dei procedimenti collegata a procedure di emersione del lavoro subordinato non può essere invocata in astratto, ma richiede la specifica allegazione e prova, nel giudizio in cui se ne pretende l'effetto, della qualità soggettiva che legittima l'applicazione della sospensione stessa.
  • Quando il ricorso per cassazione censura un provvedimento fondato sulla pretesa invalidità o sospensione di un atto presupposto, occorre che la doglianza investa il provvedimento effettivamente rilevante nel giudizio; la critica riferita a un atto diverso e non tempestivamente impugnato è inconferente.
  • Il trattenimento dello straniero può essere convalidato se il giudice di merito ravvisa i presupposti legali della misura e il ricorrente non dimostra la ricorrenza di una sospensione dell'efficacia del provvedimento espulsivo idonea a paralizzarne gli effetti.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando l'eccezione prospettata in ricorso attiene a un diverso provvedimento rispetto a quello deciso dal giudice e quindi non è logicamente riferibile al contenuto della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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