Cassazione Civile, Ordinanza n. 18936/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero aveva impugnato in Cassazione il decreto del Giudice di pace che aveva prorogato di ulteriori trenta giorni il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri. La proroga era stata giustificata dal giudice di merito con il solo riferimento a una richiesta di documenti identificativi alla Rappresentanza Diplomatica del Paese di origine. Il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione della disciplina sul trattenimento dello straniero, sostenendo l'illegittimità dell'adozione di un nuovo decreto di trattenimento e del computo del termine massimo, anche in ragione di un arresto intervenuto nel corso del trattenimento; 2) violazione della disciplina interna e della direttiva rimpatri per mancanza di elementi concreti che rendessero probabile l'identificazione e il rimpatrio; 3) nullità del provvedimento per difetto di motivazione, sostenendo che il decreto di proroga fosse sostanzialmente apodittico e privo di reale esame delle doglianze difensive.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che il decreto di proroga fosse privo di una motivazione adeguata e dunque nullo. Ha affermato che il trattenimento dello straniero è misura limitativa della libertà personale ammissibile solo nei rigorosi limiti di legge e che il provvedimento giudiziale di convalida/proroga deve dar conto in modo specifico delle ragioni poste a fondamento della richiesta e della loro coerenza con la finalità del rimpatrio. Nel caso concreto, la motivazione si era risolta in una formula estremamente sintetica e inidonea a superare il minimo costituzionale; le questioni difensive non risultavano realmente esaminate né nel decreto impugnato né in quello richiamato per relationem. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Giudice di pace di Torino, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La proroga del trattenimento dello straniero deve essere motivata e ancorata a presupposti e termini rigidamente previsti dalla legge; il giudice deve verificare la specificità dei motivi e la loro coerenza con la finalità del rimpatrio.
art. 12 Direttiva 2008/115/CE
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimità del trattenimento, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 15 Direttiva 2008/115/CE
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla proroga e sulla necessità di una ragionevole prospettiva di allontanamento; il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta omessa pronuncia; il motivo è rimasto assorbito.
La motivazione del provvedimento giudiziale deve essere esistente e sufficiente; nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta inferiore al minimo costituzionale e fonte di nullità.
art. 111 Cost.
È richiamato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento giudiziale; la Corte collega la nullità alla mancanza di motivazione effettiva.
art. 13 Cost.
La Corte richiama la riserva assoluta di legge in materia di limitazioni della libertà personale, per affermare che l'autorità amministrativa non ha discrezionalità oltre i limiti fissati dalla legge.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude la sua applicazione perché il ricorso era esente dal contributo unificato.
Massime di principio
- Il trattenimento dello straniero ai fini dell'espulsione è una misura di privazione della libertà personale ammissibile solo nei rigorosi limiti e presupposti fissati dalla legge, senza margini di discrezionalità amministrativa eccedenti la previsione normativa.
- Il provvedimento giudiziale che convalida o proroga il trattenimento deve contenere una motivazione specifica e comprensibile, capace di indicare le ragioni concrete della proroga e di spiegare la loro coerenza con la finalità del rimpatrio.
- Una motivazione meramente stereotipata o apodittica, priva dell'esame effettivo delle doglianze difensive e delle circostanze rilevanti, integra nullità del provvedimento per difetto del minimo costituzionale di motivazione.
- Nel procedimento contenzioso relativo alla proroga del trattenimento, il giudice deve affrontare e confutare le questioni dedotte dalla difesa, non essendo sufficiente un richiamo generico alla persistenza dei presupposti.
- Quando il vizio di motivazione comporta l'accoglimento del ricorso, i motivi ulteriori restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame e adeguata motivazione.
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