Cassazione Civile, Ordinanza n. 18921/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva rettificato la dichiarazione dei redditi 2008 della contribuente negando la detraibilità, come spesa per recupero del patrimonio edilizio, dei costi sostenuti per la costruzione di una pensilina a protezione di autovetture, con conseguente emissione di cartella di pagamento per maggiore IRPEF da versare ratealmente. La contribuente aveva proposto reclamo-mediazione e poi ricorso dinanzi alla C.T.P., dichiarato inammissibile per vizi formali dell'atto introduttivo. In appello la contribuente aveva dedotto che, per una rettifica identica relativa all'anno 2007, si era già formato giudicato favorevole sulla detraibilità della spesa; l'Agenzia, costituendosi, aveva invece chiesto la declaratoria di estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo sgravato la cartella limitatamente al recupero della detrazione, e aveva evidenziato che il contenzioso residuava solo per addizionale IRPEF e imposta sostitutiva. La ricorrente ha quindi censurato la C.T.R. per avere rigettato l'appello aderendo all'eccezione di inammissibilità del ricorso originario, nonostante tale eccezione fosse stata di fatto abbandonata dall'Ufficio, e per avere posto le spese a suo carico in contrasto con le conclusioni dell'Agenzia; ha inoltre lamentato motivazione incomprensibile e violazione delle norme sul reclamo-mediazione e sulla motivazione della sentenza tributaria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la C.T.R. avesse deciso sulla base dell'erroneo presupposto che l'Agenzia insistesse per l'inammissibilità del ricorso originario, mentre dalle conclusioni riportate risultava una richiesta principale di estinzione parziale per cessazione della materia del contendere, con residua controversia solo su alcune voci d'imposta. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi terzo e quarto sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato nel primo motivo, in combinazione con l'art. 112 c.p.c., per censurare la decisione resa oltre i limiti del thema decidendum
art. 112 c.p.c.
la Corte ne afferma la violazione perché il giudice d'appello ha pronunciato sulla inammissibilità del ricorso originario e sulle spese senza attenersi alle conclusioni effettivamente formulate dalle parti e senza decidere su tutta la domanda
art. 46 d.lgs. n. 516/1992
richiamato nel primo motivo come norma processuale invocata dalla ricorrente, senza specifica autonoma applicazione nella motivazione della Corte
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
indicata come base del terzo motivo, assorbito dall'accoglimento dei primi due
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria; il motivo è stato assorbito
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 sulla motivazione delle sentenze tributarie; motivo assorbito
art. 17-bis, nn. 5, 6 e 9, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel quarto motivo per contestare l'inammissibilità dell'atto introduttivo e la disciplina del reclamo-mediazione; motivo assorbito
Massime di principio
- Il giudice non può fondare la decisione su un presupposto processuale che non corrisponde alle conclusioni effettivamente rassegnate dalla parte resistente, quando dalle difese risulti invece una diversa richiesta, come la cessazione parziale della materia del contendere.
- La pronuncia che dichiari o confermi l'inammissibilità del ricorso, ovvero regoli le spese, viola l'art. 112 c.p.c. se non si confronta con il thema decidendum effettivamente delimitato dalle domande e conclusioni delle parti.
- Nel processo tributario, come in quello civile, il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può trascurare l'intervenuto mutamento dell'interesse processuale conseguente allo sgravio parziale dell'atto impugnato.
- La liquidazione delle spese deve essere coerente con le conclusioni delle parti e con l'esito effettivo della lite; non può porre integralmente a carico di una parte le spese quando l'altra abbia chiesto la compensazione integrale o comunque non abbia domandato la soccombenza piena.
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