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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37385/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'agente della riscossione ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato l'annullamento di un'intimazione di pagamento relativa a imposte per l'anno 1998, ritenendo non provata la notifica della prodromica cartella di pagamento. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente applicato gli artt. 26 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, gli artt. 140, 143 e 145 c.p.c. e l'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, pretendendo, ai fini della validità della notifica, l'invio della raccomandata di avviso del deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mentre si sarebbe trattato di irreperibilità assoluta e non relativa; inoltre sosteneva che, in ogni caso, nella disciplina vigente al tempo della notifica, prima della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, non era prevista la comunicazione del deposito dell'atto presso la casa comunale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha distinto tra irreperibilità relativa, per la quale sono necessarie le formalità dell'art. 140 c.p.c., e irreperibilità assoluta, per la quale opera l'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973; ha però osservato che, quando il contribuente risulti trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore deve comunque svolgere ricerche nel comune del domicilio fiscale per verificare se si tratti di mero mutamento di indirizzo nello stesso comune. Nel caso concreto, l'agente della riscossione si era limitato ad allegare il trasferimento della società desunto dall'avviso di ricevimento, senza dedurre alcuna ricerca in ambito comunale né il relativo esito, sicché non era dimostrata la fattispecie di irreperibilità assoluta. La Corte ha inoltre affermato che, essendo la validità della notifica ancora sub judice, la valutazione deve avvenire tenendo conto della modifica derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, indipendentemente dal momento in cui l'atto fu compiuto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La disciplina delle notifiche delle cartelle di pagamento va letta alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, la modalità speciale del terzo comma si restringe all'ipotesi di destinatario assolutamente irreperibile.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Per l'irreperibilità assoluta, la notificazione richiede deposito nella casa comunale, affissione nell'albo e decorso di otto giorni dalla data di affissione.

  • art. 140 c.p.c.

    Per l'irreperibilità relativa occorrono deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione/ufficio/azienda e comunicazione a mezzo raccomandata A.R. dell'avvenuto deposito, con prova della ricezione.

  • art. 143 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina delle notifiche in caso di irreperibilità assoluta.

  • art. 145 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure sulla disciplina della notifica alla società destinataria.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato quale norma processuale tributaria asseritamente violata nella valutazione della notifica dell'atto presupposto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato del ricorso.

  • sentenza Corte costituzionale n. 258 del 22 dicembre 2012

    La declaratoria di illegittimità costituzionale rileva anche per i giudizi ancora sub judice, imponendo di valutare la validità della notifica secondo l'assetto risultante dalla pronuncia costituzionale.

Massime di principio

  • In materia di notificazione della cartella di pagamento, occorre distinguere tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta del destinatario, poiché a ciascuna fattispecie corrispondono adempimenti notificatori differenti e non fungibili.
  • Quando il destinatario risulti trasferito in località sconosciuta, prima di procedere alla notificazione secondo il regime dell'irreperibilità assoluta il notificatore deve svolgere ricerche nel comune del domicilio fiscale per verificare se si tratti di un semplice mutamento di indirizzo nello stesso comune; non è però richiesto un obbligo investigativo oltre le risultanze dei registri pubblici.
  • La mera allegazione del trasferimento del destinatario, senza prova delle ricerche comunali e del loro esito, non è sufficiente a dimostrare la sussistenza dell'irreperibilità assoluta.
  • Se la validità della notifica è ancora oggetto di contestazione in un giudizio pendente, la valutazione deve tener conto anche dell'eventuale ius superveniens derivante da una declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta nel frattempo.
  • La pronuncia conferma che la notifica degli atti della riscossione deve essere dimostrata rigorosamente dall'agente della riscossione quando la sua regolarità sia contestata dal contribuente o dai soggetti che ne fanno valere l'invalidità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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