Cassazione Civile, Ordinanza n. 06475/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva contestato agli eredi di un imprenditore individuale, deceduto dopo gli anni d'imposta oggetto di accertamento, l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA per il 2000 e il 2001 e aveva notificato avvisi di accertamento ricostruendo induttivamente i ricavi. La pretesa si fondava sulla tesi che l'impresa non avesse cessato la propria capacità reddituale e, in particolare, sulla dedotta simulazione del contratto di affitto d'azienda stipulato con una società, desunta dal mancato pagamento dei canoni. I contribuenti avevano invece sostenuto che, dopo l'affitto dell'azienda, il dante causa non svolgesse più attività d'impresa e non fosse tenuto a dichiarare redditi d'impresa; inoltre, i canoni non sarebbero stati effettivamente percepiti. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) motivazione meramente apparente in violazione dell'obbligo motivazionale; 2) violazione di norme sull'onere della prova e sulle presunzioni, per non avere la CTR valorizzato le prove offerte a dimostrazione della simulazione dell'affitto d'azienda; 3) motivazione illogica e contraddittoria nella parte in cui la CTR aveva escluso la sottrazione d'imposta, valorizzando la dichiarazione dei redditi prodotti dalla società affittuaria.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione di nullità della notificazione del ricorso. Nel merito, ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non apparente, sicché non ricorreva alcuna anomalia motivazionale censurabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito sulla simulazione del contratto e sulla rilevanza degli indizi. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, condannandola alle spese del giudizio di legittimità; ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato in misura aggravata per la soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione apparente o mancante va dedotto come error in procedendo ai sensi del n. 4; non è ammissibile trasformare in violazione di legge una censura che in realtà mira a contestare la sufficienza della motivazione o la valutazione di merito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione esistente e non meramente apparente; il controllo di legittimità è limitato al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
Nel processo tributario la decisione deve essere adeguatamente motivata; la carenza motivazionale rileva solo se si traduce in mancanza assoluta, apparenza o incomprensibilità della motivazione.
Non è violato quando il giudice di merito valuta le prove e sceglie quelle ritenute decisive; la doglianza è inammissibile se tende a una diversa ricostruzione del fatto.
art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
Richiamato dall'Ufficio quale base per l'accertamento induttivo dei ricavi, ma la censura in cassazione è stata ritenuta sostanzialmente diretta a contestare il merito della valutazione probatoria.
La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti l'apprezzamento, ritenuto erroneo, dell'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; tuttavia la scelta e la valutazione degli indizi appartengono al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se la doglianza si risolve nella richiesta di una diversa lettura del compendio indiziario.
art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel motivo dell'Ufficio, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione autonoma, trattandosi di critica alla ricostruzione fattuale della CTR.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La dedotta motivazione meramente apparente integra un vizio denunciabile in cassazione solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale di motivazione, sia per mancanza assoluta sia per apparenza, contrasto irriducibile o obiettiva incomprensibilità; non è sufficiente la critica alla maggiore o minore persuasività del ragionamento del giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto se il giudice di merito distribuisce erroneamente l'onere della prova; se invece la censura investe il modo in cui il giudice ha valutato le prove e ha ritenuto assolto l'onere, si tratta di contestazione di merito non sindacabile in cassazione.
- La censura relativa all'art. 2729 c.c. richiede l'indicazione puntuale delle ragioni per cui gli indizi utilizzati dal giudice non sarebbero gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio.
- In sede di legittimità il giudice di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito nella selezione e nella valutazione delle prove, purché la decisione impugnata esponga in modo comprensibile le ragioni del convincimento adottato.
- Quando la motivazione del giudice tributario consente di ricostruire con chiarezza il percorso logico seguito, la censura di motivazione è inammissibile o infondata anche se la parte ricorrente ritiene erronea la valutazione dei fatti.
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