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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19728/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società, nel 2011, aveva realizzato un investimento ambientale consistente nell'acquisto di un impianto fotovoltaico e aveva fruito della tariffa incentivante del IV Conto Energia, rinunciando in un primo momento alla detassazione prevista dalla c.d. Tremonti Ambiente per dubbi sulla cumulabilità dei benefici. Ottenuta chiarificazione favorevole, nel 2015 presentava istanza di rimborso dell'IRES versata in eccesso per gli anni 2011-2013. La domanda era stata respinta dall'Amministrazione e il giudizio di merito si era concluso con esito sfavorevole in appello. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 6, commi 13-19, l. 388/2000, sostenendo che gli adempimenti formali di bilancio e comunicazione al Ministero non erano previsti a pena di decadenza e che, comunque, il costo dell'investimento era stato indicato in bilancio; 2) violazione della medesima norma in combinato con gli artt. 38 d.P.R. 602/1973 e 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998, sostenendo che non era necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa 'a favore' prima dell'istanza di rimborso, trattandosi di rimedi autonomi e concorrenti; gli ulteriori motivi, relativi a prova e motivazione della sentenza, restavano assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che gli adempimenti previsti dall'art. 6, commi 16 e 17, l. 388/2000 abbiano natura meramente formale e non siano assistiti da decadenza, e che non esista un vincolo di pregiudizialità tra dichiarazione integrativa e istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare la documentazione prodotta dalla contribuente ai soli fini della prova del quantum dell'agevolazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Sono stati assorbiti il terzo e il quarto motivo.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 13-19, l. 388/2000

    comma 16; comma 17; comma 13; comma 15

    l'agevolazione Tremonti Ambiente spetta per gli investimenti ambientali realizzati; gli adempimenti di rappresentazione in bilancio e comunicazione al Ministero hanno funzione formale/statistica e non sono previsti a pena di decadenza

  • art. 38 d.P.R. 602/1973

    consente l'istanza di rimborso per versamenti indebitamente eseguiti in tutte le ipotesi di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, senza che rilevi la causa dell'errore

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998

    la dichiarazione integrativa a favore è uno strumento autonomo rispetto al rimborso; la sua omissione non preclude l'istanza di rimborso

  • art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998

    richiamato nel quadro delle modalità di emenda della dichiarazione e dei termini di integrazione

  • art. 23, comma 7, d.l. 83/2012

    ha abrogato l'agevolazione a decorrere dal 26 giugno 2012, salvo i procedimenti avviati anteriormente ai sensi del comma 11

  • art. 23, comma 11, d.l. 83/2012

    i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del decreto restano disciplinati dalla normativa agevolativa previgente e dalle norme di semplificazione

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 62, comma 1, d.lgs. 546/1992

    richiamato quale norma che disciplina il ricorso per cassazione nel processo tributario

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo come parametro sulla motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di motivazione

  • art. 36, co. 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato nel quarto motivo sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo sul riparto dell'onere della prova

Massime di principio

  • Gli adempimenti formali previsti da una norma agevolativa non comportano decadenza dal beneficio se la legge non li qualifica espressamente come condizioni preclusive.
  • Quando una disposizione agevolativa ha finalità sostanzialmente censuarie o statistiche, la relativa comunicazione tardiva o omessa non può di per sé estinguere il diritto all'agevolazione.
  • L'istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973 e la dichiarazione integrativa a favore ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998 operano su piani diversi e sono rimedi concorrenti, non alternativi in senso preclusivo.
  • Per i benefici fiscali fruibili mediante variazione in diminuzione in dichiarazione, la mancata immediata esposizione dell'agevolazione non impedisce al contribuente di recuperarla successivamente, nei limiti di legge, mediante dichiarazione integrativa o rimborso.
  • Nel giudizio di rimborso, la documentazione prodotta dal contribuente rileva ai fini della prova del quantum dell'agevolazione richiesta, non come surrogato di adempimenti formali non richiesti a pena di decadenza.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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