Cassazione Civile, Ordinanza n. 37307/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio di bonifica)
La controversia
Un consorzio di bonifica ha impugnato davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche un decreto amministrativo con cui una città metropolitana aveva concesso a una società agricola la derivazione di acqua qualificata come "acqua di colatura" per uso irriguo. Il consorzio ha sostenuto che le acque in questione non fossero, in realtà, acque di colatura ai sensi dell'art. 913 c.c., perché convogliate artificialmente tramite la rete consortile da fondi distanti e non provenienti naturalmente dal fondo superiore. Ha inoltre lamentato che il provvedimento fosse privo di adeguata motivazione e istruttoria ex l. n. 241/1990, che il tribunale avesse erroneamente negato la sua legittimazione a censurare alcuni profili del decreto, e che fosse stato errato dichiarare una questione estranea alla giurisdizione perché il ricorso mirava solo all'annullamento del provvedimento, non al risarcimento o indennizzo. Con il ricorso per cassazione ha dedotto quattro motivi: violazione dell'art. 913 c.c. e della disciplina procedimentale; difetto di legittimazione attiva negato al consorzio; erronea declaratoria di difetto di giurisdizione; omessa pronuncia sui motivi ritenuti inammissibili.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbito il quarto e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito indicato nella decisione. Ha ritenuto che l'art. 913 c.c. si riferisca esclusivamente allo scolo naturale delle acque e non a un sistema di canalizzazione artificiale, sicché non era corretta l'applicazione di tale norma al caso concreto senza spiegare perché le acque potessero essere considerate acque di colatura. Ha inoltre affermato che il consorzio di bonifica, quale ente esponenziale e titolare di funzioni istituzionali in materia di gestione e tutela delle risorse idriche e dei canali consortili, era legittimato a impugnare il provvedimento a tutela dei propri interessi collettivi e istituzionali, compresi i profili procedimentali. Infine, ha escluso che il mero richiamo all'art. 832 c.c. potesse radicare un difetto di giurisdizione, poiché la domanda era soltanto di annullamento del provvedimento amministrativo.
Norme richiamate
La norma disciplina lo scolo naturale delle acque dal fondo superiore al fondo inferiore; presuppone la naturale conformazione dei luoghi e non si applica quando le acque siano convogliate artificialmente tramite una rete irrigua o consortile.
Richiama l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, valutato dalla Corte nel contesto del dedotto vizio di motivazione.
Richiama i doveri istruttori del procedimento amministrativo, rilevanti nella censura proposta contro il decreto concessorio.
art. 24 Cost.
Invocato per sostenere il diritto di difesa e la legittimazione a impugnare il provvedimento.
Norma richiamata per descrivere funzioni e natura dei consorzi di bonifica come persone giuridiche pubbliche.
art. 58 r.d. n. 1775/1933
Richiamato nel secondo motivo in tema di legittimazione e disciplina delle acque pubbliche.
art. 54 r.d. n. 215/1933
Richiamato dal ricorrente per la disciplina dei consorzi di bonifica.
art. 59 r.d. n. 215/1933
Richiamato dal ricorrente per la disciplina dei consorzi di bonifica.
artt. 76, 77, 80, 81 e 85 l.r. Lombardia n. 31/2008
Richiamati nel secondo motivo come norme che definiscono competenze e funzioni del consorzio nel sistema regionale.
Il suo richiamo nel ricorso non valeva a introdurre una domanda su diritti soggettivi né a fondare un difetto di giurisdizione, poiché la domanda era solo di annullamento del provvedimento.
art. 10 r.d. n. 899/1937
Richiamato dal ricorrente in relazione al contenuto del potere di disposizione dell'acqua da parte della città metropolitana.
art. 140 r.d. n. 1775/1933
Richiamato nel terzo motivo in tema di giurisdizione nelle controversie sulle acque.
art. 143 r.d. n. 1775/1933
Norma processuale che regola l'impugnazione davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Invocato per denunciare l'omessa pronuncia sui motivi dichiarati inammissibili.
Richiamato dalla Corte per affermare che dagli atti emergeva una domanda di annullamento del provvedimento amministrativo e non una domanda risarcitoria.
Richiamato nel quadro normativo sulla bonifica integrale e sulle funzioni dei consorzi.
Riconduce l'obbligo dei proprietari di contribuire alle spese di bonifica al beneficio ricevuto.
art. 21 r.d. n. 215/1933
Indica i contributi consortili come oneri reali sui fondi.
art. 41 r.d. n. 215/1933
Attribuisce ai proprietari o al consorzio l'esecuzione delle opere di competenza privata.
art. 42 r.d. n. 215/1933
Consente la sostituzione del consorzio ai proprietari inadempienti.
art. 11 r.d. n. 215/1933
Regola il riparto dei costi delle opere di bonifica in ragione dei benefici conseguiti.
Indica le finalità di tutela e risanamento del suolo e del sottosuolo cui concorrono i consorzi di bonifica.
Colloca i consorzi di bonifica tra i soggetti che partecipano alle funzioni regionali in materia di difesa del suolo.
art. 75, comma 9, d.lgs. n. 152/2006
Attribuisce ai consorzi compiti di salvaguardia ambientale e risanamento delle acque, anche per l'utilizzazione irrigua.
Riconosce ai consorzi la facoltà di realizzare e gestire reti irrigue e di utilizzare le acque fluenti nei canali consortili per usi compatibili.
art. 18 Cost.
Richiamato per qualificare i consorzi come soggetti collettivi a struttura associativa e base privata.
art. 44 Cost.
Evocato nel quadro costituzionale della bonifica e della funzione dei consorzi.
Massime di principio
- L'art. 913 c.c. opera solo quando il deflusso delle acque sia naturale e dipenda dalla conformazione dei fondi; se le acque sono convogliate artificialmente in una rete irrigua o consortile, la norma non è applicabile.
- In controversie sulle acque, non è sufficiente richiamare formalmente l'art. 913 c.c.: occorre verificare se la fattispecie concreta integri davvero lo scolo naturale tra fondo superiore e fondo inferiore.
- I consorzi di bonifica, quali enti esponenziali dei proprietari e dei conduttori del comprensorio, sono legittimati ad agire per la tutela delle funzioni istituzionali loro affidate, anche contro atti amministrativi che incidano sulla gestione delle acque e dei canali consortili.
- La legittimazione al ricorso va riconosciuta quando l'ente fa valere un interesse proprio, collettivo e istituzionale, non soltanto interessi individuali dei singoli consorziati.
- Il mero richiamo, in un motivo di ricorso, a una norma che disciplina il contenuto del diritto di proprietà non basta a trasformare una domanda di annullamento in una domanda su diritti soggettivi o risarcitoria, né a radicare un difetto di giurisdizione.
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