Cassazione Civile, Ordinanza n. 21670/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dei ricorsi contro sei avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA per più annualità. Gli accertamenti riguardavano l’utilizzo di fatture emesse da una società ritenuta "cartiera", con contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti e di intermediazione fittizia di manodopera. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello non avrebbe considerato tutta la documentazione prodotta. Con il secondo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione carente e contraddittoria, con riferimento all’assolvimento dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi. Con il terzo ha lamentato omesso esame di fatti decisivi, rappresentati dalla documentazione che, a suo dire, dimostrava i reali rapporti con la società fornitrice. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi: il primo perché mirava a una rivalutazione del merito e difettava di autosufficienza; il secondo perché l’atto impositivo risultava motivato per relationem mediante richiamo e riproduzione del contenuto essenziale del PVC; il terzo perché le circostanze decisive erano comunque state esaminate nei gradi di merito e la censura investiva solo la valutazione delle prove, non un omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva già respinto l’appello della società contribuente e, a monte, i ricorsi contro gli avvisi di accertamento. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La decisione è stata fondata sulla genericità e inammissibilità dei motivi, sulla corretta motivazione per relationem degli avvisi di accertamento e sul limite al sindacato di legittimità in ordine alla valutazione delle prove e al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., specie in presenza di doppia conforme.
Norme richiamate
La dedotta violazione non può fondarsi sulla mera critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; è censurabile solo l’uso di prove non dedotte, l’omesso rispetto delle prove legali o l’attribuzione di valore probatorio legale a elementi che non lo hanno.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come parametro formale del primo motivo, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a contestare il merito della valutazione probatoria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La doglianza sulla motivazione dell’atto impositivo è stata ritenuta non riconducibile a un vizio processuale della sentenza in senso proprio.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, purché l’atto richiami elementi di fatto e documenti collegati e ne riproduca il contenuto essenziale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda solo fatti storici decisivi oggetto di discussione, non la mera contestazione della valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Le regole sul nuovo vizio motivazionale e sui limiti del sindacato di legittimità si applicano anche al ricorso contro sentenza tributaria regionale, nei limiti stabiliti dalla norma.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità tali da escludere l’applicazione delle regole generali sul vizio motivazionale.
In presenza di doppia conforme, operano i limiti alla deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che sia denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo non valutato nei precedenti gradi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo al raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- La censura ex art. 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte, abbia violato il regime delle prove legali o abbia attribuito efficacia legale a prove che non la possiedono.
- Nel ricorso per cassazione la parte deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando in modo specifico i documenti e la loro collocazione processuale; una generica invocazione di documentazione prodotta non consente il sindacato di legittimità.
- La motivazione degli avvisi di accertamento tributari può essere validamente resa per relationem, purché l’atto notificato riproduca il contenuto essenziale dell’atto richiamato in modo da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi compiutamente.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la contestazione della valutazione di prove o documenti già esaminati dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto, sicché non è ammissibile una censura che riproponga solo una diversa lettura del compendio istruttorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21627/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21629/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21630/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21631/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21634/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21635/2024 del 01/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →