Cassazione Civile, Ordinanza n. 19867/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aveva acquistato nel 2004 alcuni terreni siti in un comune, chiedendo in atto l'agevolazione fiscale prevista per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, con impegno a edificare entro cinque anni. L'Ufficio inizialmente aveva notificato un avviso integrativo, poi non opposto. Anni dopo, nel 2012, l'Agenzia notificava avvisi di liquidazione per la decadenza dall'agevolazione, sostenendo che l'utilizzazione edificatoria non era avvenuta entro il termine quinquennale. La contribuente impugnava gli avvisi e, in cassazione, deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 76 del d.P.R. 131/1986 in combinato con l'art. 33, comma 3, della l. 388/2000, sostenendo che la decadenza dal beneficio si era già prodotta con gli atti di rivendita infraquinquennale dei terreni da parte sua e che, pertanto, il termine triennale di recupero dell'imposta decorreva dalla registrazione di tali atti; aggiungeva inoltre di non avere alcun obbligo di denuncia all'Ufficio ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 131/1986, non essendo tale norma applicabile alla perdita del beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che l'agevolazione di cui all'art. 33, comma 3, l. 388/2000 spetta solo se l'utilizzazione edificatoria avviene ad opera dello stesso acquirente entro cinque anni dall'acquisto; la rivendita infraquinquennale dei terreni determina la decadenza dal beneficio. Poiché, però, non esiste a carico del contribuente un obbligo di denuncia ex art. 19 d.P.R. 131/1986 per la perdita del beneficio, il termine di decadenza per l'azione dell'Ufficio è quello triennale previsto dall'art. 76 d.P.R. 131/1986, decorrente dalla registrazione dell'atto di rivendita. Nel caso concreto, essendo l'ultimo atto di vendita registrato il 12.05.2008 e gli avvisi notificati solo il 19.07.2012, il termine era spirato il 12.05.2011. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della contribuente; spese integralmente compensate.
Norme richiamate
imposta di registro nella misura dell'1% ed imposte ipotecarie e catastali in misura fissa
L'agevolazione è strettamente subordinata all'utilizzazione edificatoria dell'area da parte dello stesso acquirente entro cinque anni dall'acquisto; la rivendita infraquinquennale determina la decadenza dal beneficio.
termine triennale di decadenza
Il potere dell'Amministrazione di recuperare le imposte per la perdita del beneficio è soggetto al termine di tre anni, decorrente dalla registrazione dell'atto che evidenzia la decadenza.
Non si applica alla perdita di un'agevolazione fiscale conseguente a rivendita infraquinquennale; il contribuente non ha un obbligo di denuncia dell'evento che comporta la decadenza dal beneficio.
art. 14 preleggi
Le norme agevolative sono di stretta interpretazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato formulato come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale per i trasferimenti di aree inserite in piani urbanistici particolareggiati richiede che l'edificazione avvenga entro cinque anni ad opera del medesimo soggetto acquirente; non è sufficiente che l'opera edilizia sia eseguita da un successivo avente causa.
- La rivendita dell'area inedificata entro il quinquennio comporta la decadenza dal beneficio agevolativo e consente all'Amministrazione di recuperare le imposte ordinarie.
- In caso di perdita dell'agevolazione per effetto di rivendita infraquinquennale, il termine di decadenza per l'accertamento e la liquidazione dell'Ufficio è triennale e decorre dalla registrazione dell'atto di alienazione.
- La disciplina di cui all'art. 19 d.P.R. 131/1986 sull'obbligo di denuncia non si estende automaticamente ai casi di decadenza da agevolazioni fiscali, quando l'Amministrazione possa comunque acquisire conoscenza dell'evento tramite la registrazione dell'atto.
- Le norme agevolative in materia tributaria vanno interpretate restrittivamente.
Come è indicizzato
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