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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25782/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda la valutazione, ai fini ICI 2011, del valore venale di un'area edificabile. Il Comune aveva contestato la sentenza della CTR del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, sostenendo che il giudice tributario avesse erroneamente attribuito rilievo alla perizia di parte prodotta dalla contribuente per stabilire un valore inferiore rispetto a quello risultante dagli atti regolamentari comunali. Con l'unico motivo di ricorso il Comune deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2, lett. b), del D.lgs. n. 504/1992, dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, degli artt. 2 e 7, ultimo comma, del D.lgs. n. 546/1992, oltre a vizio motivazionale e nullità della sentenza, assumendo che la CTR avesse sbagliato nel valorizzare la perizia di parte anziché i valori comunali. La contribuente, con controricorso, chiedeva anche la condanna del Comune per lite temeraria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso, affermando che la decisione di merito era conforme al consolidato orientamento secondo cui, pur potendo il Comune determinare valori di riferimento per le aree edificabili, resta ferma la regola del valore venale in comune commercio; di conseguenza il contribuente può dimostrare un minor valore mediante idonea prova contraria, compresa una perizia di parte. È stata inoltre esclusa la condanna per lite temeraria richiesta dalla contribuente, per mancanza di prova della malafede del ricorrente e del danno subito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, lett. b), D.lgs. n. 504/1992

    Richiamato come norma sulla base imponibile/valutazione delle aree edificabili ai fini ICI, ma non ritenuto violato perché il valore può essere dimostrato diversamente dal contribuente.

  • art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006

    Invocato dal ricorrente insieme alle altre norme sulla determinazione del valore dell'area edificabile; la Corte non ne ha ravvisato violazione.

  • art. 52 D.Lgs. n. 446/1997

    La Corte ribadisce che il valore delle aree edificabili resta quello del valore venale in comune commercio, anche a fronte della facoltà comunale di determinare valori di riferimento.

  • art. 59, lett. g), L. n. 446/1997

    Richiamato per affermare la facoltà dei Comuni di determinare valori delle aree edificabili, facoltà che però non esclude la prova contraria del contribuente.

  • artt. 2 e 7, ultimo comma, D.lgs. n. 546/1992

    Citate dal ricorrente per denunciare violazione e nullità della sentenza; la Corte ha respinto la censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro processuale invocato per la dedotta violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Parametro processuale invocato per il vizio motivazionale, ritenuto insussistente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato implicitamente nel principio della soccombenza per la liquidazione delle spese, anche se non espressamente menzionato nel testo.

Massime di principio

  • In materia di ICI sulle aree edificabili, la determinazione comunale di valori di riferimento non esaurisce la valutazione imponibile: resta decisivo il valore venale in comune commercio del bene.
  • Il contribuente può superare i valori tabellari o regolamentari dell'ente impositore mediante prova contraria idonea, inclusa una perizia di parte, ove dimostri che il valore di mercato effettivo è inferiore.
  • L'accertamento del maggior valore da parte del Comune deve comunque confrontarsi con i valori di mercato e può essere contestato dal contribuente con elementi concreti di segno contrario.
  • La richiesta di condanna per lite temeraria esige la prova della mala fede o colpa grave della parte e del danno sofferto; in difetto, la domanda va respinta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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