Cassazione Penale, Sentenza n. 31768/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata era stata condannata alla pena di otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale, per il delitto di indebita compensazione commesso mediante l'utilizzo di un credito d'imposta per ricerca e sviluppo ritenuto inesistente, in concorso con altro soggetto ai sensi dell'art. 110 c.p. La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità e ridotto l'importo della confisca a euro 686.482,24, disponendo la restituzione della somma eccedente. Con il primo motivo la difesa ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 3 del d.l. n. 145/2013, sostenendo che il credito avrebbe dovuto essere qualificato come non spettante, e non inesistente, perché eventualmente inidoneo sotto il profilo tecnico ma comunque riferibile a un progetto di ricerca. Ha inoltre sostenuto che, secondo i principi delle Sezioni Unite civili, l'inesistenza sarebbe stata configurabile solo se non rilevabile mediante controlli automatizzati o formali, con conseguente applicazione della fattispecie meno grave e valutazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 10-quater, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000. Con il secondo motivo ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la sentenza avrebbe contemporaneamente affermato che l'attività di ricerca non era stata svolta e che il progetto era tecnicamente inadeguato. Ha inoltre lamentato l'assenza di un parere obbligatorio del MISE/MIMIT.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha considerato le decisioni di primo e secondo grado come una doppia conforme e ha ritenuto logicamente motivata la qualificazione del credito come inesistente, poiché il progetto era estraneo all'attività d'impresa, consisteva in dati generici e bibliografici, non si traduceva in un'effettiva attività di ricerca o sviluppo ed era risultato, secondo le indagini, predisposto per consentire la compensazione delle imposte. La Corte ha escluso che, ai fini penali, fosse necessario il requisito della non rilevabilità dell'inesistenza mediante controlli automatizzati o formali, ritenendo non applicabile in materia penale la definizione amministrativa dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 e richiamando la successiva disciplina unitaria introdotta dal d.lgs. n. 87/2024. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e comunque non specifico, perché riproponeva doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione impugnata. È stata inoltre esclusa la necessità di una valutazione obbligatoria del MISE/MIMIT, non essendo controversa la mera natura innovativa del progetto, ma la sua effettiva esistenza e realizzazione. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato contestato.
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
Disciplina penalmente l'indebita compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del credito utilizzato come inesistente.
art. 3 d.l. n. 145/2013, convertito dalla legge n. 9/2014
Richiamato dalla difesa con riferimento ai requisiti delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili; la Corte ha ritenuto non decisiva tale prospettazione rispetto all'accertata mancata realizzazione del progetto.
art. 10-quater, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000
Invocato dalla difesa quale causa di non punibilità applicabile alla fattispecie meno grave del credito non spettante; la richiesta è stata disattesa in conseguenza della qualificazione del credito come inesistente.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel principio delle Sezioni Unite civili sui controlli automatizzati; la Corte ha escluso che il requisito della non rilevabilità mediante tali controlli sia necessario per la configurazione penale del credito inesistente.
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel principio delle Sezioni Unite civili sui controlli formali; la Corte ha escluso la rilevanza necessaria di tale requisito nella fattispecie penale.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel principio delle Sezioni Unite civili sui controlli automatizzati; la Corte ha escluso che la non rilevabilità mediante tale controllo costituisca requisito della nozione penale di credito inesistente.
La definizione di credito inesistente ivi contenuta, fondata anche sulla non rilevabilità mediante controlli automatizzati o formali, è stata ritenuta applicabile alla sola materia degli illeciti amministrativi e non a quella penale.
La Corte ha richiamato la modifica operata dal d.lgs. n. 87/2024, che ha introdotto definizioni unitarie di crediti inesistenti e non spettanti applicabili in sede tributaria e penale.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del delitto di indebita compensazione, un credito d'imposta è inesistente quando manca nei suoi presupposti costitutivi, anche perché fondato su una rappresentazione artificiosa o su un'attività agevolata mai effettivamente realizzata; non è necessario, per la qualificazione penale, che l'inesistenza sia non rilevabile mediante controlli automatizzati o formali.
- La distinzione tra credito inesistente e credito non spettante, ai fini penali, non dipende necessariamente dalla definizione contenuta nell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997, riferita agli illeciti amministrativi, né dal requisito della non rilevabilità attraverso i controlli tributari automatizzati o formali.
- La qualificazione di un credito d'imposta per ricerca e sviluppo come inesistente può essere fondata sull'accertamento di merito che il progetto sia estraneo all'attività d'impresa, meramente cartolare, generico e mai concretamente eseguito.
- In presenza di una doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come un unico corpo argomentativo ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, quando la decisione d'appello esamini le censure con criteri omogenei e condivida la valutazione degli elementi probatori.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo pedissequo motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza formulare una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- Nel procedimento relativo all'utilizzo di crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, non è obbligatoria una valutazione del MISE/MIMIT quando la contestazione non riguarda soltanto la natura innovativa del progetto, ma la sua effettiva esistenza e realizzazione.
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