Cassazione Penale, Sentenza n. 31758/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di due anni di reclusione ed euro 6.000 di multa per il reato di coltivazione di marijuana, contestato tra il 23 agosto e l'8 ottobre 2022, con decisione confermata dalla Corte di appello. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi. Il primo deduceva la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio in relazione a una nota della Procura, formata dopo la deliberazione della sentenza di primo grado e trasmessa successivamente al giudice, concernente la riconducibilità dei luoghi della coltivazione. Il secondo denunciava l'inutilizzabilità delle riprese audio-video effettuate mediante fototrappole, ritenendo necessaria l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari anziché quella del pubblico ministero. Il terzo censurava la valutazione della prova e la configurabilità del concorso nella coltivazione, sostenendo che la mera presenza dell'imputato per circa trenta minuti presso il sito, il contatto con alcune piante e il colloquio con il coimputato non dimostrassero un contributo materiale o morale alla condotta. Il quarto lamentava il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e della particolare tenuità del fatto, richiamando il numero delle piante, la quantità di principio attivo, l'asserita occasionalità e l'assenza di professionalità. Il quinto motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la nota era stata formata e trasmessa dopo la deliberazione della sentenza e non poteva avere inciso sulla decisione; inoltre, nel giudizio abbreviato la decisione è assunta allo stato degli atti e l'eventuale inutilizzabilità relativa degli atti sopravvenuti deve essere dedotta tempestivamente. In ogni caso, il ricorrente non ha superato la prova di resistenza, non avendo dimostrato che l'eliminazione della nota avrebbe condotto a una decisione diversa. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e comunque manifestamente infondato: la decisione di merito si fondava sulle immagini e non sui contenuti audio, mentre le videoriprese di comportamenti non comunicativi effettuate in luoghi non riconducibili al domicilio costituiscono prova atipica utilizzabile secondo i principi richiamati dalla Corte. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati generici. Quanto al concorso nella coltivazione, i giudici di merito avevano valorizzato, oltre alle riprese, il rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di semi e di circa due chilogrammi di marijuana, elementi ritenuti idonei a sostenere il coinvolgimento nella coltivazione. Le censure sulla lieve entità e sulla particolare tenuità non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che aveva considerato anche il quantitativo ricavabile, pari a 1656 dosi medie. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato ritenuto generico, essendo la pena prossima al minimo edittale e la motivazione fondata sulla natura e gravità della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice applicata per la coltivazione di sostanze stupefacenti, ritenuta configurabile a carico dell'imputato dai giudici di merito.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Fattispecie di lieve entità invocata dalla difesa, ma non riconosciuta per genericità delle censure e inadeguata confutazione della motivazione di merito.
La particolare tenuità del fatto può applicarsi alla coltivazione di piante stupefacenti solo dopo una valutazione concreta dei quantitativi ricavabili, delle caratteristiche della coltivazione, della destinazione del prodotto e dei parametri dell'art. 133 c.p.; nella specie la richiesta è stata ritenuta non adeguatamente argomentata.
La responsabilità concorsuale è stata ritenuta sostenuta da un insieme di elementi, costituito dalle riprese presso la coltivazione e dal rinvenimento di semi e stupefacente presso l'abitazione dell'imputato.
I criteri di gravità del reato e capacità a delinquere orientano la commisurazione della pena e la valutazione della particolare tenuità.
Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando la richiesta non indica specifici elementi positivi idonei a giustificare un trattamento di speciale benevolenza.
Le videoriprese di comportamenti non comunicativi possono costituire prova atipica; negli ambienti privati non riconducibili al domicilio è richiesto un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria.
Richiamato dalla difesa in tema di inutilizzabilità delle riprese, senza che la censura sia stata ritenuta fondata.
Richiamato dalla difesa per sostenere la necessità dell'autorizzazione giudiziale alle captazioni audio-video; la questione è stata ritenuta irrilevante e comunque infondata quanto alle immagini utilizzate.
Richiamato dalla difesa in relazione all'autorizzazione delle intercettazioni, ma non applicato alle immagini sulle quali si fondava la decisione.
Richiamato dalla difesa in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni, senza accoglimento della censura.
Nel giudizio abbreviato la decisione è assunta allo stato degli atti legittimamente confluiti nel fascicolo del pubblico ministero.
L'eventuale attività investigativa sopravvenuta rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato deve, per essere utilizzata, sottostare al meccanismo di integrazione probatoria previsto dalla norma.
L'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità quando non formula rilievi critici puntuali ed espliciti rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato.
La Corte territoriale aveva ritenuto che l'eventuale vizio connesso alla nota potesse essere emendato in appello, senza determinare nullità della sentenza.
Norma indicata per i motivi di ricorso relativi a violazioni di legge, vizi della motivazione e travisamento della prova.
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa esclusa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato la decisione è assunta allo stato degli atti; gli atti di indagine formati dopo la richiesta di rito speciale che alterino la piattaforma probatoria sono affetti da inutilizzabilità relativa se non dedotti tempestivamente, e l'imputato deve comunque dimostrare che la loro eliminazione avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
- La trasmissione al giudice di un atto formato dopo la deliberazione della sentenza non può avere inciso sulla decisione già assunta; la mera presenza dell'atto nel fascicolo non determina, di per sé, nullità della sentenza.
- Le videoriprese di comportamenti non comunicativi, eseguite in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, oppure in ambienti privati non riconducibili al domicilio, costituiscono prove atipiche utilizzabili secondo l'art. 189 c.p.p.; l'attivazione del microfono non rende inutilizzabili le immagini quando i contenuti audio non siano stati utilizzati per la decisione.
- I motivi di impugnazione devono confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la mancata formulazione di rilievi critici specifici determina l'inammissibilità per genericità estrinseca o intrinseca.
- Ai fini del concorso nella coltivazione di sostanze stupefacenti, la responsabilità può essere desunta da una valutazione complessiva degli elementi probatori, comprese le riprese presso il sito coltivato e il rinvenimento di semi o sostanza stupefacente nella disponibilità dell'imputato, quando la difesa non offra una spiegazione alternativa adeguata.
- La particolare tenuità del fatto applicata alla coltivazione di sostanze stupefacenti richiede una valutazione concreta dei quantitativi ricavabili, delle caratteristiche della coltivazione, della destinazione del prodotto e dei parametri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 c.p.
- La pena prossima al minimo edittale può essere motivata mediante il richiamo alla gravità della condotta e ai criteri dell'art. 133 c.p.; in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena se la determinazione non è arbitraria o manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato con il richiamo all'assenza di elementi positivi quando la richiesta difensiva non individui specifiche circostanze idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza.
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