Cassazione Penale, Sentenza n. 31756/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Gli imputati erano stati condannati, all'esito del giudizio abbreviato, per la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per plurimi reati-fine di detenzione e cessione di stupefacenti, oltre che, per alcuni, per ulteriori episodi contestati in concorso. La Corte di appello aveva ridotto alcune pene, riconosciuto ulteriori attenuanti a due imputati e modificato alcune pene accessorie, confermando nel resto la decisione. Due imputati hanno proposto ricorso personalmente, lamentando vizi di motivazione. Un imputato ha contestato la configurabilità dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e la propria partecipazione, deducendo l'insufficienza delle intercettazioni, del canale Telegram e degli altri elementi probatori. Un altro ha riproposto le medesime censure sull'associazione e sulla partecipazione, ha chiesto la riqualificazione di alcuni fatti di cessione nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e ha contestato la recidiva per omessa valutazione della concreta relazione tra i precedenti penali e i nuovi reati. L'ultimo ricorrente ha contestato la propria partecipazione all'associazione e la responsabilità per un episodio di detenzione di un ingente quantitativo di stupefacente. La Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi personali e, quanto agli altri, ha giudicato inammissibili le censure dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, confermando la configurabilità dell'associazione e delle partecipazioni individuali. Ha invece accolto la censura relativa alla recidiva, rilevando l'assenza di una motivazione concreta sulla relazione tra precedenti e nuovi reati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti personalmente dai primi due imputati, con condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ulteriore imputato, con le medesime conseguenze economiche. Ha dichiarato inammissibili, nel resto, i ricorsi degli altri due imputati, ritenendo adeguatamente motivata la prova dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, della partecipazione individuale, della non lieve entità di alcune cessioni e della responsabilità per la detenzione di stupefacente. Per uno degli imputati ha accolto esclusivamente il motivo concernente la recidiva, annullando la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e rinviando alla Corte di appello per una nuova valutazione motivata della recidiva alla luce della natura, gravità, omogeneità e distanza temporale dei precedenti e della loro concreta incidenza sui nuovi fatti. La responsabilità penale per i reati contestati è rimasta ferma negli altri profili.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Individua il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale dedotto dai ricorrenti.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Consente di denunciare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; non legittima una nuova valutazione del merito probatorio.
art. 616 c.p.p.
Comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Richiede almeno tre persone, un patto associativo finalizzato a una serie non predeterminata di reati in materia di stupefacenti, una struttura organizzativa stabile e la consapevole disponibilità degli associati a contribuire al programma criminoso.
art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990
L'associazione di lieve entità è configurabile solo se il sodalizio sia stato costituito per commettere esclusivamente fatti di lieve entità e abbia modalità strutturali e operative incompatibili con fatti più gravi.
art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 309/1990
La lieve entità richiede una minima offensività complessiva, valutata attraverso mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza; un indice negativamente assorbente può escluderla.
art. 80 d.P.R. 309/1990
È richiamato con riferimento all'episodio di detenzione di un ingente quantitativo di stupefacente.
art. 99 c.p.
La recidiva facoltativa richiede una verifica concreta della relazione qualificata tra precedenti penali e nuovo reato e una motivazione specifica sia per applicarla sia per escluderla.
art. 192, commi 1 e 2, c.p.p.
È richiamato in relazione alla valutazione degli elementi indiziari, ritenuta dai giudici di merito coerente, convergente e logicamente motivata.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
Disciplina le conclusioni scritte del Procuratore generale nel procedimento trattato secondo la modalità prevista dalla norma.
Massime di principio
- Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti occorrono almeno tre persone, un patto associativo anche informale avente a oggetto una serie non predeterminata di reati, una disponibilità sufficientemente stabile di risorse umane e materiali e la consapevole messa a disposizione dei singoli associati.
- L'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti si distingue dal concorso occasionale nei singoli reati-fine per la predisposizione di una struttura stabile, anche rudimentale, destinata a sostenere la realizzazione del programma criminoso oltre i singoli episodi.
- Non è necessario che il patto associativo sia espresso, che vi sia una cassa comune, un rapporto di esclusiva nelle forniture o la conoscenza reciproca di tutti gli associati; è sufficiente la consapevolezza di partecipare a una struttura criminosa organizzata insieme ad almeno altre due persone.
- La partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 è un reato a forma libera e può consistere in qualsiasi contributo consapevole, concreto e causalmente apprezzabile all'esistenza o al rafforzamento del sodalizio, anche minimo o temporalmente limitato.
- La mera disponibilità verso un singolo associato o la mera condivisione di intenti non bastano a integrare la partecipazione associativa; occorre una condotta effettivamente funzionale all'esistenza o al rafforzamento dell'organizzazione.
- La fattispecie associativa di lieve entità richiede che il sodalizio sia stato originariamente programmato per commettere esclusivamente fatti di lieve entità e che la struttura e le modalità operative siano incompatibili con traffici di maggiore gravità; non è sufficiente che alcuni singoli episodi siano quantitativamente modesti.
- La configurabilità del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 deve essere valutata mediante una considerazione complessiva degli indici legali; la particolare rilevanza negativa di uno di essi può escludere la minima offensività richiesta dalla norma.
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, anche se formalmente dedotte come violazione di legge o vizio di motivazione, sollecitano una nuova lettura delle intercettazioni, degli indizi o degli altri elementi probatori, quando la motivazione di merito sia coerente e logicamente congrua.
- La recidiva facoltativa non può essere applicata sulla base del solo dato formale dell'esistenza di precedenti penali: il giudice deve motivare la concreta relazione tra i precedenti e il nuovo reato, considerando natura, gravità, omogeneità, distanza temporale, occasionalità della ricaduta e gli altri parametri rilevanti per la maggiore capacità a delinquere.
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