Cassazione Penale, Sentenza n. 31759/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata era stata condannata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con riconoscimento delle attenuanti generiche, per avere dichiarato falsamente, il 30 giugno 2020 e il 2 novembre 2020, di risiedere in Italia da almeno dieci anni, mentre era entrata nel territorio nazionale il 25 dicembre 2017 ed era iscritta all'anagrafe dal 12 febbraio 2018. La Corte d'appello aveva confermato la condanna, ritenendo sussistente la consapevolezza della falsità della dichiarazione anche sulla base della conoscenza della lingua italiana dimostrata dall'imputata in sede di esame. Con l'unico motivo di ricorso, la difesa ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 e il vizio di motivazione, sostenendo che l'imputata fosse titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e che il requisito della residenza decennale fosse incompatibile con il diritto dell'Unione europea, alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024. La difesa ha dedotto che, venuto meno il requisito della residenza decennale, il beneficio percepito non avrebbe potuto considerarsi indebito e che la dichiarazione, pur non veritiera, sarebbe stata penalmente atipica. Nel ricorso sono state inoltre riproposte le deduzioni relative alla buona fede, alla scarsa conoscenza della lingua italiana, all'affidamento sul personale del CAF e all'ignoranza inevitabile della legge penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha posto a carico della ricorrente le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, nella parte in cui sanziona penalmente le false dichiarazioni relative al requisito della precedente residenza per l'accesso al reddito di cittadinanza, resta conforme ai principi costituzionali e sovranazionali anche dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 29 luglio 2024 e la sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025, fermo il limite di cinque anni della precedente residenza. La questione prospettata dalla difesa è stata comunque ritenuta superata, poiché alle date delle domande l'imputata non aveva maturato neppure il requisito minimo quinquennale, essendo entrata in Italia il 25 dicembre 2017. La Corte ha inoltre ritenuto non revocabile in dubbio la consapevolezza della dichiarazione e non scusabile l'ignoranza della legge penale, profili già affermati dalla Corte d'appello e non adeguatamente posti in discussione con il ricorso.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
Richiamato quale fondamento della continuazione tra le condotte contestate.
art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019
Sanziona penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese per l'accesso al reddito di cittadinanza, comprese quelle relative al requisito della precedente residenza.
art. 2, comma 1, d.l. n. 4/2019
Disciplina il requisito della precedente residenza per l'accesso al reddito di cittadinanza; la Corte considera operante, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025, il limite di cinque anni anziché quello originario di dieci anni.
art. 530, comma 1, c.p.p.
Indicato dalla difesa quale base della richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste.
art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.
art. 3 Cost.
Parametro in base al quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito decennale di residenza, riducendolo a cinque anni.
art. 11, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2003/109/CE
Secondo la Corte di giustizia, osta a una disciplina che subordini l'accesso dei soggiornanti di lungo periodo a prestazioni sociali al requisito della residenza decennale e sanzioni penalmente le false dichiarazioni relative a tale requisito.
art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla Corte di giustizia quale parametro interpretativo della disciplina europea in materia di accesso alle prestazioni sociali.
Massime di principio
- La dichiarazione non veritiera resa per ottenere il reddito di cittadinanza in ordine al requisito della precedente residenza conserva rilevanza penale ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 29 luglio 2024 e la sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025.
- La riduzione da dieci a cinque anni del requisito della precedente residenza non elimina la rilevanza penale della falsa dichiarazione: la condotta resta penalmente rilevante quando, alla data della domanda, il richiedente non abbia maturato neppure il requisito quinquennale.
- La consapevolezza della falsità della dichiarazione può essere desunta dalle circostanze concrete accertate dal giudice di merito, compresa la dimostrata conoscenza della lingua italiana; la mera allegazione dell'affidamento a personale del CAF non esclude di per sé l'elemento soggettivo.
- L'ignoranza della legge penale invocata in relazione ai requisiti per l'accesso a una prestazione pubblica non è scusabile quando il giudice di merito abbia accertato la consapevolezza della dichiarazione non veritiera e non risultino circostanze idonee a renderla inevitabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31756/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31758/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31760/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31761/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31763/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31767/2026 del 24/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →