Cassazione Penale, Sentenza n. 31760/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Napoli e la condanna era stata confermata dalla Corte di appello di Napoli alla pena di sei mesi di arresto ciascuno, per il concorso nella violazione dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, convertito nella legge n. 48 del 2017. Secondo l’imputazione, essi non avevano rispettato il provvedimento del Questore di Napoli che vietava loro di sostare in una determinata area urbana per dodici mesi; la violazione era stata contestata il 4 agosto 2021. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., la difesa denunciava l’erronea applicazione dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, sostenendo che il provvedimento questorile avrebbe richiesto la comunicazione al pubblico ministero e la convalida dell’autorità giudiziaria, in forza del richiamo allora contenuto nell’art. 10 alle disposizioni dell’art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge n. 401 del 1989. La difesa deduceva che il provvedimento, notificato il 19 aprile 2022, non era mai stato comunicato al pubblico ministero e non era stato convalidato, con conseguente inefficacia dell’intero divieto e richiesta di annullamento senza rinvio, o in subordine con rinvio, della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha distinto il divieto di accesso urbano previsto dall’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, definito forma semplice, dal divieto previsto dal comma 3, di durata più gravosa e applicabile nei confronti di soggetti condannati per determinati reati, definito forma aggravata. Soltanto per il divieto aggravato del comma 3 il comma 4 dell’art. 10 richiama, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge n. 401 del 1989, che prevedono il controllo giudiziario e la convalida. Il divieto contestato agli imputati era invece quello previsto dall’art. 10, comma 2, per il quale non era normativamente prevista la convalida giudiziaria. La mancata convalida, pertanto, non poteva determinarne l’inefficacia. La Corte ha inoltre richiamato la natura di misura amministrativa interdittiva del divieto di accesso, incidente sulla libertà di circolazione, e la possibilità di controllo attraverso il giudice amministrativo e, quanto alla violazione degli obblighi, nell’ambito del procedimento penale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
La responsabilità è stata contestata a titolo di concorso di persone nel reato.
art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, convertito nella legge n. 48 del 2017
Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'art. 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.
Il divieto di accesso urbano semplice è una misura amministrativa interdittiva la cui violazione è penalmente sanzionata e per la quale non è prevista la convalida giudiziaria.
art. 10, comma 3, d.l. n. 14 del 2017, convertito nella legge n. 48 del 2017
La durata del divieto di cui al comma 2 non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio.
Il divieto aggravato, distinto da quello del comma 2, è soggetto al richiamo alle garanzie di controllo giudiziario previste dal comma 4.
art. 10, comma 4, d.l. n. 14 del 2017, convertito nella legge n. 48 del 2017
In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Il richiamo alle disposizioni sulla convalida riguarda esclusivamente il provvedimento previsto dall’art. 10, comma 3, e non il divieto semplice del comma 2.
art. 9, comma 1, d.l. n. 14 del 2017, convertito nella legge n. 48 del 2017
Prevede l’ordine di allontanamento contestuale all’accertamento delle condotte illecite poste a tutela del decoro di particolari luoghi.
art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, legge n. 401 del 1989
Le disposizioni prevedono, per le prescrizioni incidenti sulla libertà personale collegate al DASPO sportivo e, per rinvio normativo, al divieto aggravato urbano, la richiesta e la convalida giudiziaria; non sono applicabili al divieto urbano semplice.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È stata utilizzata dalla difesa per denunciare l’erronea applicazione della disciplina normativa sul divieto di accesso urbano.
art. 620, lett. l), c.p.p.
È stato invocato dalla difesa per chiedere l’annullamento senza rinvio della sentenza.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Ha disciplinato la presentazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale nel procedimento.
Massime di principio
- Il divieto di accesso urbano previsto dall’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017 è una misura amministrativa interdittiva incidente sulla libertà di circolazione e, per la sua efficacia, non richiede la convalida dell’autorità giudiziaria.
- Il rinvio dell’art. 10, comma 4, del d.l. n. 14 del 2017 alle disposizioni dell’art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge n. 401 del 1989 opera esclusivamente con riferimento al divieto di accesso aggravato previsto dal comma 3 e non si estende al divieto semplice previsto dal comma 2.
- La mancata convalida giudiziaria non può determinare l’inefficacia del divieto di accesso urbano semplice, poiché per tale misura la convalida non è prevista dalla legge.
- Il divieto di accesso urbano semplice non è assimilabile, quanto alle garanzie di convalida, alle prescrizioni che comportano obblighi di presentazione o di firma e incidono sulla libertà personale.
- La legittimità e la proporzionalità del divieto di accesso urbano semplice sono sottoposte ai controlli previsti dall’ordinamento, incluso il ricorso al giudice amministrativo e il controllo esercitabile nel procedimento penale relativo alla sua violazione.
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