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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31761/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona, che aveva confermato la condanna alla pena di cinque anni di reclusione e 18.000 euro di multa per il delitto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, con riconoscimento delle attenuanti generiche e disapplicazione della recidiva contestata. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ha dedotto la nullità della sentenza per omessa notifica personale del decreto di citazione per il giudizio di appello, richiamando gli artt. 178, lett. c), 179 e 601 cod. proc. pen. Secondo la prospettazione difensiva, il decreto sarebbe stato notificato soltanto al difensore tramite PEC. Dall'esame del fascicolo è invece emerso che il decreto di citazione del 26 novembre 2024 era stato trasmesso dalla cancelleria, il 28 novembre 2024, alla stazione dei Carabinieri competente, presso la quale l'imputato era sottoposto a vigilanza, e che era stato personalmente notificato all'imputato da un ufficiale di polizia giudiziaria il 10 dicembre 2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto rituale la notifica personale del decreto di citazione e, conseguentemente, regolare l'instaurazione del contraddittorio. Ha quindi giudicato manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ed è stato inoltre disposto il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in applicazione del principio secondo cui tale sanzione è dovuta quando l'inammissibilità dipende da colpa del ricorrente e non vi siano ragioni per escluderla.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice del delitto per il quale l'imputato è stato condannato; il testo non specifica la condotta concreta contestata.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Individuazione del vizio processuale dedotto mediante ricorso per cassazione.

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla dedotta nullità processuale derivante dall'omessa notifica all'imputato.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa quale disposizione sulle nullità processuali dedotte.

  • art. 601 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla disciplina della citazione dell'imputato nel giudizio di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente alla dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato per le modalità di trattazione e conclusione del procedimento in udienza.

Massime di principio

  • La deduzione dell'omessa notifica del decreto di citazione in appello è manifestamente infondata quando dagli atti risulta che il decreto è stato personalmente notificato all'imputato prima dell'udienza, anche se il fascicolo contiene altresì una trasmissione o una notifica al difensore.
  • La notifica personale del decreto di citazione all'imputato determina la regolare instaurazione del contraddittorio e impedisce di configurare la nullità processuale fondata sull'omessa citazione personale.
  • Quando il motivo di ricorso per cassazione è smentito dagli atti processuali e risulta manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; può inoltre essere disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia riconducibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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