Cassazione Penale, Sentenza n. 31763/2026 del 24/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale, assolvendolo da una delle imputazioni e confermando la condanna per omesso versamento di ritenute e omesso versamento dell'IVA, commessi nella qualità di legale rappresentante di una società. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della forza maggiore e dell'inesigibilità della condotta, sostenendo che una crisi di liquidità avrebbe impedito il pagamento dei tributi e che la prova della crisi sarebbe stata fornita anche mediante la deposizione di un teste. Ha inoltre invocato l'orientamento secondo cui la responsabilità può essere esclusa quando siano state adottate tutte le iniziative necessarie per adempiere all'obbligazione tributaria. Con il secondo motivo ha contestato il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, denunciando una motivazione generica e contraddittoria rispetto alla valutazione della recidiva e della gravità del fatto. Con il terzo motivo ha chiesto, per la prima volta in cassazione, la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità, perché non si confrontava effettivamente con la motivazione della Corte d'Appello, la quale aveva escluso che la crisi di liquidità potesse giustificare l'omesso versamento dell'IVA in assenza di prova rigorosa circa la genesi, le cause, la portata e la consistenza della crisi, nonché circa l'adozione di tutte le iniziative necessarie al pagamento. La deposizione testimoniale era stata ritenuta meramente assertiva e riferita da persona che aveva iniziato a occuparsi della contabilità in epoca successiva agli omessi versamenti. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile: la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era stata ritenuta adeguata, in ragione dell'assenza di condotte riparatorie significative e della reiterazione dell'omesso versamento per due annualità; anche la pena superiore ai minimi edittali era stata motivata con l'intensità dell'offesa e del dolo, avuto riguardo agli importi rilevanti. La richiesta di sostituzione della pena è stata considerata tardiva, essendo stata proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità e non già in appello, quando tale giudizio era pendente dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000
Norma incriminatrice relativa all'omesso versamento di ritenute, per la quale la condanna di merito risulta confermata nel testo.
art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000
Norma incriminatrice relativa all'omesso versamento dell'IVA, applicata al ricorrente; la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza salvo rigorosa dimostrazione delle condizioni indicate dalla giurisprudenza.
art. 45 c.p.
Invocato dalla difesa in relazione alla forza maggiore e alla crisi di liquidità, ma ritenuto non applicabile sulla base di deduzioni generiche e non supportate da adeguata prova.
art. 62-bis c.p.
La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta adeguatamente motivata dall'assenza di condotte riparatorie significative e dalla reiterazione degli omessi versamenti.
art. 20-bis c.p.
Richiamato per la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; la richiesta è stata ritenuta tardiva perché formulata per la prima volta in cassazione.
art. 545-bis c.p.p.
La disciplina della sostituzione della pena può trovare applicazione anche nel giudizio d'appello nei casi previsti dalla riforma Cartabia; la richiesta non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità quando avrebbe dovuto essere proposta in appello.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato quale disposizione che estende l'applicazione della disciplina dell'art. 545-bis c.p.p. al giudizio di secondo grado.
Massime di principio
- Nel reato di omesso versamento dell'IVA, la crisi di liquidità del contribuente non esclude di per sé la colpevolezza, anche perché l'imposta è normalmente già stata incassata dal consumatore finale.
- L'esclusione della responsabilità per crisi di liquidità richiede una rigorosa allegazione e prova della genesi, delle cause, della portata e della consistenza della crisi, nonché dell'adozione di tutte le iniziative concretamente necessarie per provvedere al pagamento del tributo.
- Quando l'omesso versamento dipende dal mancato incasso dell'IVA per l'inadempimento di terzi, devono essere provati anche i motivi per cui la fattura è stata emessa prima della ricezione del corrispettivo.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi della motivazione senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione, limitandosi a riproporre valutazioni generiche sul compendio probatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice valorizzi l'assenza di condotte riparatorie significative e la reiterazione della condotta omissiva in più annualità.
- La determinazione della pena oltre i minimi edittali è adeguatamente motivata se correlata alla particolare intensità dell'offesa e del dolo, desunte anche dall'entità degli importi tributari non versati.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva breve è tardiva se proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità quando, essendo pendente il giudizio d'appello nel periodo previsto dalla disciplina transitoria, avrebbe dovuto essere formulata davanti al giudice di secondo grado.
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