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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26051/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un procedimento per plurimi episodi di cessione/intermediazione di sostanza stupefacente, contestati a tre imputati in diversi capi d'imputazione. La Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, aveva rideterminato alcune pene e, per uno degli imputati, aveva confermato la condanna con riconoscimento della continuazione. I ricorsi per cassazione sono stati proposti separatamente. Un imputato ha censurato la perizia di trascrizione delle intercettazioni, sostenendo che l'ascolto e la traduzione fossero stati svolti da un ausiliario non legittimato a compiere attività valutative, con conseguente inutilizzabilità patologica delle trascrizioni; ha inoltre contestato la prova del suo coinvolgimento in una cessione e la mancata riqualificazione del fatto in lieve entità. Un secondo imputato ha contestato l'identificazione dell'utenza e la sua qualità di interlocutore delle intercettazioni, la correttezza della valutazione probatoria in una vicenda di c.d. droga parlata e il mancato riconoscimento della lieve entità. Il terzo imputato ha impugnato il giudizio di responsabilità per una cessione di stupefacente, deducendo travisamento della prova sulla identificazione dell'operante che lo avrebbe riconosciuto, violazione dei criteri di valutazione della prova, e nullità/inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste-acquirente, che secondo la difesa avrebbe dovuto essere esaminata come imputata in procedimento connesso o collegato. Il Procuratore Generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del primo imputato e ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli altri due. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla trascrizione delle intercettazioni, qualificando la violazione dell'art. 228, comma 2, c.p.p. come nullità a regime intermedio, non come inutilizzabilità, e sottolineando la tardività dell'eccezione. Ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati gli altri motivi perché aspecifici, volti a una rivisitazione del fatto non consentita in sede di legittimità o comunque incompatibili con la motivazione di merito, che aveva valorizzato intercettazioni, testimonianze degli operanti e altri riscontri per ritenere provate le cessioni/intermediazioni. Per uno dei ricorsi ha confermato il diniego della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sulla base di una valutazione complessiva del fatto e del contesto di spaccio non occasionale. Sono state liquidate le spese processuali e, per i ricorsi dichiarati inammissibili, una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    ricomprende anche l'attività di intermediazione nel "procurare ad altri" sostanza stupefacente; la lieve entità va valutata complessivamente, considerando quantità, modalità, mezzi e contesto.

  • art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    citato come ulteriore capo contestato a uno degli imputati, senza specifica elaborazione della Corte sul punto nel dispositivo esaminato.

  • art. 191 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità, ma la Corte esclude che la violazione denunciata integri un divieto probatorio.

  • art. 228, comma 2, c.p.p.

    l'ausiliario del perito non può svolgere attività valutative di traduzione; la sua indebita utilizzazione integra nullità a regime intermedio, non inutilizzabilità.

  • art. 182 c.p.p.

    l'eccezione di nullità deve essere proposta tempestivamente, a pena di decadenza.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    usato come parametro di ricorso per dedurre violazioni processuali; la Corte respinge le censure perché infondate o tardive.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    la censura di motivazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o in una critica meramente alternativa al ragionamento del giudice.

  • art. 533 c.p.p.

    la condanna richiede prova al di là di ogni ragionevole dubbio; la Corte ritiene che tale standard fosse rispettato alla luce delle intercettazioni e degli altri riscontri.

  • art. 192 c.p.p.

    le intercettazioni e la c.d. droga parlata vanno valutate con particolare rigore; il giudice di merito può fondare la decisione su plurimi elementi convergenti, purché il giudizio sia razionalmente certo.

  • art. 197 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di incapacità a testimoniare, ma la Corte ritiene utilizzabile la deposizione dell'acquirente di modiche quantità in mancanza di indizi di uso non personale.

  • art. 210 c.p.p.

    le garanzie del dichiarante imputato in procedimento connesso non si applicano automaticamente all'acquirente di modiche quantità di stupefacente se non emergono elementi indizianti di uso non personale.

  • art. 165 disp. att. c.p.p.

    richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso, ove si intenda censurare il contenuto di una testimonianza.

  • art. 75, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    le sanzioni amministrative per detenzione per uso personale hanno natura preventiva, non punitiva; ciò incide sulla qualificazione processuale dell'acquirente.

  • art. 131-bis c.p.

    non richiamato espressamente nel merito, ma la lieve entità è trattata autonomamente entro la disciplina stupefacenti, senza ricorso a cause generali di non punibilità.

Massime di principio

  • La violazione del divieto di delega al perito di attività valutative in materia di trascrizione e traduzione di intercettazioni non determina inutilizzabilità della prova, ma nullità a regime intermedio, da eccepire tempestivamente nel primo momento utile, altrimenti sanata per decadenza.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o del compendio probatorio se la motivazione di merito è logica e completa; il travisamento della prova è deducibile solo nei limiti di un effettivo errore percettivo o dell'omissione di dati decisivi, non per prospettare una mera lettura alternativa delle risultanze.
  • Nei reati in materia di stupefacenti, anche la c.d. droga parlata può fondare una condanna se le intercettazioni, interpretate secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, presentano contenuto non criptico e sono corroborate da elementi convergenti che consentano di raggiungere la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
  • L'attività di intermediazione finalizzata a far acquistare o cedere droga rientra nella condotta di 'procurare ad altri' prevista dall'art. 73 T.U. stupefacenti, sicché è penalmente rilevante anche la mera disponibilità ad agevolare la cessione, se accompagnata dalla disponibilità, anche mediata, della sostanza.
  • La qualificazione del fatto come di lieve entità richiede una valutazione complessiva e unitaria di tutti gli indici rilevanti; il dato quantitativo non è da solo decisivo in senso assoluto, ma può assumere valore assorbente se, nel contesto concreto, esprime un inserimento non occasionale o professionale nel traffico di stupefacenti.
  • L'identificazione dell'interlocutore in una conversazione intercettata può essere desunta dal contenuto delle captazioni, da riconoscimenti vocali, dall'uso dei nomi propri e da altri riscontri fattuali; non è necessaria una perizia fonica ogni volta che vi siano elementi idonei a sorreggere con certezza l'attribuzione.
  • Le dichiarazioni dell'acquirente di modiche quantità di stupefacente sono utilizzabili come testimonianza ordinaria se non emergono elementi concreti che facciano ritenere un uso non personale; la sola prospettazione difensiva, se tardiva e non supportata da specifiche allegazioni fattuali, non impone l'applicazione delle garanzie previste per l'imputato in procedimento connesso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioIntercettazioniImpugnazioni
RamiReati stradaliStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entitàInutilizzabilitàCaptatore informatico
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della provaNe bis in idem

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