Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25824/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa a seguito di giudizio abbreviato, aveva rideterminato la pena per due reati contestati, confermando la recidiva e il bilanciamento sfavorevole tra recidiva e circostanze attenuanti generiche. Con un unico motivo deduceva violazione degli artt. 597, ultimo comma, c.p.p., 99, comma 4, e 69, comma 4, c.p., anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 192/2007, lamentando vizio di motivazione perché una precedente condanna per rapina e lesioni sarebbe stata valorizzata due volte, sia ai fini della recidiva sia nel giudizio di bilanciamento, senza considerare la possibilità di prevalenza delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico sia intrinsecamente sia estrinsecamente, perché non sviluppava critiche puntuali e specifiche rispetto alle ragioni della sentenza impugnata. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 192/2007, osservando che la valorizzazione dei precedenti penali ai fini della recidiva e delle circostanze generiche attiene a giudizi autonomi e indipendenti, rimessi al merito e insindacabili in cassazione se congruamente motivati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato per le conclusioni scritte del Procuratore generale nel procedimento in cassazione.

  • art. 133 c.p.

    Criteri utilizzati dal giudice di merito per la rivalutazione del trattamento sanzionatorio e ritenuti adeguati se la motivazione è congrua.

  • art. 581, comma 1-bis, c.p.p.

    Introduce una causa di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi, richiedendo rilievi critici puntuali ed espliciti rispetto alle ragioni della decisione impugnata.

  • art. 597, ultimo comma, c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente a sostegno della censura sul giudizio di appello e sul divieto di reformatio in peius, ma ritenuta non utile a fondare la doglianza svolta.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Norma sulla recidiva specificamente richiamata dal ricorrente per contestare la sua applicazione e il suo uso nel bilanciamento con le attenuanti.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Norma sul bilanciamento tra circostanze richiamata dal ricorrente per sostenere la possibile prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 192 Cost. / Corte cost. n. 192 del 2007

    Richiamata dalla difesa, ma ritenuta non decisiva nel caso concreto per escludere la legittimità della valutazione dei precedenti ai fini della recidiva e del bilanciamento.

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per fondare la condanna alla sanzione in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile senza assenza di colpa nella sua proposizione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a una contestazione generica della decisione impugnata, senza individuare in modo puntuale e specifico gli errori di fatto o di diritto contenuti nella motivazione.
  • La specificità richiesta dall'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. impone che ogni censura confronti le ragioni effettivamente poste a base della decisione, non essendo sufficiente riproporre in modo astratto le doglianze già svolte nei precedenti gradi di giudizio.
  • La valutazione della recidiva e quella sulle circostanze attenuanti generiche sono giudizi autonomi e indipendenti: i precedenti penali possono rilevare in entrambi senza che ciò integri, di per sé, una indebita duplicazione valutativa.
  • Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e ancorata, anche solo in parte, ai parametri dell'art. 133 c.p.
  • Il richiamo a pronunce della Corte costituzionale o a principi generali sul trattamento della recidiva non è sufficiente a superare una motivazione di merito che abbia autonomamente valorizzato la personalità dell'imputato e i precedenti penali per la determinazione della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.