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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25817/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza integralmente confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Napoli. La vicenda riguarda la sottrazione al pagamento delle accise di 750 litri di gasolio per autotrazione, rinvenuti in un serbatoio/cisterna situato in un parcheggio e ritenuto di sua proprietà o comunque nella sua disponibilità. I motivi di ricorso erano tre: 1) nullità della sentenza per mancato accoglimento del motivo di appello relativo al rigetto, da parte del Tribunale, dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore fiduciario; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla riconducibilità del carburante all'imputato, lamentando l'assenza di prove oltre ogni ragionevole dubbio; 3) vizio di motivazione e violazione di legge sul trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena non nel minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello: il rigetto dell'istanza di rinvio non aveva inciso sul diritto di difesa, poiché il Tribunale aveva comunque differito l'udienza e il difensore aveva poi partecipato alle udienze successive. Ha ritenuto il secondo motivo infondato/inammissibile perché la riferibilità del gasolio all'imputato era logicamente desunta dalla disponibilità della cisterna-contenitore in sua titolarità e dalla mancanza di documentazione fiscale, mentre la difesa si era limitata a prospettare astratte ipotesi alternative non supportate da elementi concreti. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché le attenuanti generiche erano state negate per assenza di elementi positivi di valutazione, non adeguatamente indicati dal ricorrente, e la pena era stata motivata come congrua e contenuta nel medio edittale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 40 d.lgs. n. 504/1995

    Norma incriminatrice posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per sottrazione al pagamento delle accise su gasolio per autotrazione.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato solo per escludere che la mera incensuratezza o la bagatellarietà del fatto bastino a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche; nel testo è evocato per analogia nel ragionamento sulle attenuanti.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a reiterare doglianze già superate dalla motivazione di merito.
  • La nullità per lesione del diritto di difesa non può essere dichiarata se il rigetto dell'istanza di rinvio non ha concretamente impedito l'esercizio della difesa tecnica e il processo è proseguito con partecipazione del difensore alle udienze successive.
  • Ai fini della prova della responsabilità, la riconducibilità di un bene all'imputato può essere desunta in via logica da dati oggettivi convergenti, purché il ragionamento inferenziale sia coerente e non contrastato da elementi concreti.
  • Il ragionevole dubbio non è integrato dalla mera prospettazione di ipotesi alternative astratte o meramente possibili, se prive di riscontro nelle emergenze processuali; la difesa deve indicare elementi specifici e antagonisti rispetto alla tesi accusatoria.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche presuppone l'allegazione e/o l'emersione di elementi positivi di valutazione, non essendo sufficiente richiamare l'incensuratezza, il buon comportamento processuale o la modesta offensività del fatto.
  • La motivazione sulla pena è sufficientemente sintetica quando la sanzione è collocata nel medio edittale ed è giudicata congrua, senza che il ricorrente indichi specifiche ragioni di manifesta sproporzione.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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