Cassazione Penale, Sentenza n. 25820/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna di un imputato per partecipazione a un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati fiscali e per omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi per più annualità; nei confronti di un coimputato aveva confermato la responsabilità per dichiarazione IVA infedele e indebita compensazione mediante crediti inesistenti, rideterminando in parte la pena per intervenuta prescrizione di alcuni reati. In cassazione la difesa del primo imputato ha dedotto: mancata acquisizione del verbale dell'interrogatorio di un coimputato che si era avvalso della facoltà di non rispondere, con questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p.; mancata rinnovazione dell'istruttoria per esaminare il medesimo coimputato; omessa motivazione sulla sussistenza dell'associazione a delinquere; vizi motivazionali sulla prova della consapevolezza della partecipazione al sodalizio; illogicità della motivazione sui capi relativi ai reati fiscali, fondati - secondo la difesa - su un estratto conto estero non tradotto e non adeguatamente esaminato. Il secondo imputato ha dedotto: insussistenza dell'elemento soggettivo del concorso nei reati tributari; erronea attribuzione della qualifica di amministratore di fatto; omessa considerazione della sua estraneità alla compilazione e presentazione della dichiarazione IVA; travisamento della consulenza grafologica sulla firma di una delibera societaria; erronea affermazione del contributo concorsuale attivo o omissivo; e inattendibilità della chiamata in correità di un coimputato ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso del primo imputato, ritenendo generica e meramente esplorativa la richiesta di acquisire e valutare le dichiarazioni del coimputato che si era avvalso della facoltà di non rispondere; ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p., ribadendo che la lettura dei verbali richiede l'accordo di tutte le parti e che il sistema è coerente con il principio del contraddittorio. Ha invece accolto i motivi relativi alla motivazione della sentenza d'appello sull'associazione a delinquere, sulla partecipazione dell'imputato al sodalizio e sui reati fiscali contestati, rilevando che la Corte territoriale si era limitata a una motivazione per relationem, apodittica e non confrontata con le specifiche censure difensive. Per il secondo imputato la Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso che denunciavano l'omessa o insufficiente motivazione della Corte di appello sulla responsabilità penale, evidenziando che anche in quel caso il giudice di secondo grado aveva sostanzialmente rinviato alla sentenza di primo grado senza rispondere analiticamente alle articolate censure contenute nell'atto di appello. La sentenza impugnata è stata quindi annullata nei confronti di entrambi i ricorrenti con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sulla responsabilità penale, con libertà di esito.
Norme richiamate
art. 513 c.p.p.
La lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dal coimputato che si sia avvalso della facoltà di non rispondere richiede l'accordo di tutte le parti; il dissenso del pubblico ministero impedisce l'acquisizione.
art. 210 c.p.p.
È richiamato quale fonte delle dichiarazioni del coimputato la cui lettura è disciplinata dall'art. 513 c.p.p.
art. 111 Cost.
Il principio del contraddittorio è indicato come cardine della formazione della prova nel processo penale.
artt. 496 e ss. c.p.p.
Sono richiamati quali norme che attuano il principio del contraddittorio nella formazione della prova in dibattimento.
art. 603 c.p.p.
È menzionato dalla difesa come base per la rinnovazione istruttoria d'ufficio in appello, ma la Corte ritiene la richiesta nel caso concreto generica e non decisiva.
art. 192 c.p.p.
È richiamato con riferimento alla valutazione della chiamata in correità e alla necessità di riscontri.
art. 416 c.p.
commi primo, secondo, terzo e quinto
È la base normativa della contestazione associativa riferita all'imputato principale.
art. 5 d.lgs. 74/2000
È la norma contestata per l'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi.
art. 3 d.lgs. 74/2000
È la norma contestata per la dichiarazione IVA con indicazione di un credito inesistente.
art. 10-quater d.lgs. 74/2000
È la norma contestata per l'indebita compensazione mediante crediti inesistenti oltre soglia di punibilità.
art. 81 c.p.
È richiamato per la continuazione tra più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.
art. 110 c.p.
È richiamato per il concorso di persone nei reati tributari contestati.
art. 40 c.p.
È richiamato dalla difesa in relazione al concorso omissivo e alla pretesa responsabilità per omissione.
art. 2639 c.c.
È richiamato con riferimento alla nozione di amministratore di fatto e all'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'amministratore.
Massime di principio
- In tema di acquisizione delle dichiarazioni rese da un coimputato che in dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere, l'art. 513 c.p.p. esige l'accordo di tutte le parti; il dissenso del pubblico ministero impedisce la lettura del verbale.
- La richiesta di acquisizione di dichiarazioni rese in indagini o di rinnovazione dell'istruttoria è inammissibile se formulata in modo generico o meramente esplorativo, senza indicare con precisione la decisività della prova e il suo concreto contenuto favorevole alla difesa.
- Nel giudizio di appello il giudice non può limitarsi a una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado quando l'atto di appello contenga censure specifiche e argomentate: deve confrontarsi puntualmente con tutti i motivi devoluti, pena il vizio di motivazione apparente.
- Il rinvio alla decisione di primo grado è legittimo solo se la motivazione complessiva della sentenza di appello esprima una propria autonoma giustificazione e dia risposta effettiva alle deduzioni difensive specifiche.
- Quando la sentenza di appello omette di esaminare i punti decisivi contestati con l'impugnazione e si limita a ribadire le conclusioni del primo giudice, la decisione va annullata con rinvio per nuovo giudizio sulla responsabilità.
- La valutazione della chiamata in correità richiede l'esame della credibilità soggettiva del dichiarante e dei riscontri oggettivi alle sue affermazioni secondo l'art. 192, comma 3, c.p.p., ma la censura è rilevante solo se investe specificamente il percorso motivazionale sul punto.
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