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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25825/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di primo grado aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato per il reato di taglio non colturale di piante in area boschiva, ritenendo estinto il reato per esito positivo della messa alla prova. Il Procuratore generale ha impugnato tale decisione deducendo la violazione di legge in relazione alla disciplina della messa alla prova, sostenendo che l’ordinanza di ammissione non aveva prescritto, né risultava eseguita, alcuna condotta diretta a eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. In particolare, il programma di trattamento si sarebbe limitato a imporre il pagamento di 100 euro a un’associazione e 78 ore di manutenzione e pulizia presso una cooperativa sociale, senza prevedere il ripristino forestale o altre misure di rinaturalizzazione. Il ricorrente ha richiamato gli artt. 168-bis c.p., 464, comma 4, lett. b), 464-quater e 464-quinquies c.p.p., sostenendo che tali condotte riparatorie sono elemento necessario e non surrogabile rispetto al lavoro di pubblica utilità.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso del Procuratore generale. Ha affermato che la messa alla prova richiede necessariamente, oltre al lavoro di pubblica utilità e all’affidamento al servizio sociale, anche la previsione e l’esecuzione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, eventualmente con risarcimento del danno ove possibile. Poiché nel caso concreto l’ordinanza di ammissione non conteneva tale prescrizione e non risultava che l’imputato vi avesse spontaneamente provveduto, la Corte ha annullato sia l’ordinanza di ammissione alla prova sia la sentenza che aveva dichiarato estinto il reato per esito positivo della prova, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per un nuovo esame, con necessità di verificare l’avvenuta adozione delle condotte riparatorie o di prescriverle in concreto.

Norme richiamate

  • art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004

    norma incriminatrice per il taglio non colturale di piante in area boschiva; il procedimento riguarda tale reato presupposto della messa alla prova.

  • art. 168-bis, comma 2, c.p.

    "La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato"

    le condotte riparatorie/di eliminazione del danno sono elemento indefettibile della messa alla prova e non sono sostituibili dal solo lavoro di pubblica utilità.

  • art. 168-bis, comma 3, c.p.

    "La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità"

    il lavoro di pubblica utilità è requisito ulteriore e cumulativo rispetto alle condotte di eliminazione delle conseguenze del reato.

  • art. 464, comma 4, lett. b), c.p.p.

    "in ogni caso prevede: [...] b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato"

    il programma di trattamento deve includere prescrizioni riparatorie specifiche volte a eliminare o attenuare le conseguenze del reato.

  • art. 464-quinquies, comma 1, c.p.p.

    "Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti debbono essere adempiuti"

    l'ordinanza deve fissare prescrizioni e termini per l'adempimento delle condotte riparatorie o risarcitorie.

  • art. 606 c.p.p.

    base del ricorso per cassazione del Procuratore generale contro l'ordinanza di ammissione alla prova e la sentenza di estinzione del reato.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    richiamato nella requisitoria del Pubblico Ministero in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La messa alla prova è legittimamente concessa solo se il giudice prevede, oltre al lavoro di pubblica utilità, condotte specificamente dirette a eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; tali condotte non sono surrogabili dal solo svolgimento di attività utili alla collettività.
  • Le prescrizioni riparatorie costituiscono un elemento autonomo e necessario del programma di trattamento: il giudice deve individuarle in concreto, fissarne il contenuto e il termine di adempimento, valutando le misure più idonee al ripristino della situazione offesa.
  • In caso di omissione delle prescrizioni riparatorie nell’ordinanza di ammissione alla prova, la successiva dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova è viziata e deve essere annullata.
  • Per i reati che incidono su beni ambientali o territoriali, l’eliminazione delle conseguenze del reato può richiedere interventi di ripristino o rinaturalizzazione; il giudice deve verificare se tali interventi siano possibili e prescriverli in modo adeguato.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniInquinamento ambientale
RamiProcesso penaleReati ambientali
IstitutiMessa alla prova

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