Cassazione Penale, Sentenza n. 25823/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva rideterminato la responsabilità dell'imputato per il solo reato residuo di omesso versamento IVA relativo al periodo d'imposta 2016, dopo aver escluso altri capi per prescrizione o insussistenza del reato e dopo aver eliminato la recidiva. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, con due motivi entrambi ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizio di motivazione. Con il primo motivo ha contestato la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe affermato il dolo generico in modo apparente, senza esaminare le specifiche circostanze difensive: grave crisi di liquidità delle società coinvolte, insoluti di rilevante importo verso clienti falliti, fallimento delle società, istanze di rateizzazione, domanda di concordato, iniziative giudiziarie per recuperare crediti e scelta di pagare dipendenti e fornitori per garantire la continuità aziendale. Secondo la difesa, tali elementi dimostravano una non transitoria impossibilità di adempimento e l'assenza di volontà evasiva, oltre a integrare la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 74/2000. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte d'appello si sarebbe limitata a valorizzare il superamento della soglia di punibilità senza una valutazione complessiva dei parametri di cui all'art. 133 c.p., come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e comunque manifestamente infondato, osservando che la Corte di merito aveva correttamente applicato i principi consolidati in materia di omesso versamento IVA: il reato è punito a dolo generico, la crisi di liquidità non esclude il dolo se non dipende da eventi eccezionali, imprevedibili e non imputabili all'imprenditore, e la mancata riscossione di crediti rientra nel normale rischio di impresa. Ha inoltre rilevato che la decisione di merito aveva adeguatamente escluso la forza maggiore e la non punibilità ex art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 74/2000, valorizzando la scelta di pagare dipendenti anziché il Fisco e la genericità delle allegazioni difensive, anche perché riferite alla società controllante e non al soggetto tenuto al versamento. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p., perché il superamento della soglia di punibilità di oltre 40.000 euro, unitamente al mancato integrale adempimento del piano di rateizzazione e alla pena inflitta sopra il minimo edittale, escludeva la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La censura era proposta come vizio di motivazione, ma è stata ritenuta generica e manifestamente infondata.
La Corte richiama il requisito di specificità estrinseca dei motivi di impugnazione, la cui mancanza determina inammissibilità.
Il delitto di omesso versamento IVA è punito a dolo generico; la coscienza e volontà dell'omissione devono investire anche la soglia di punibilità.
art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 74/2000
La causa di non punibilità per crisi di liquidità opera solo se il fatto dipende da cause non imputabili sopravvenute dopo l'incasso dell'IVA e nei limiti indicati dalla norma; richiede una verifica rigorosa della non imputabilità della crisi e delle iniziative concretamente assunte.
La crisi di liquidità può rilevare come forza maggiore solo se derivante da fatti non imputabili all'imprenditore e non fronteggiabili con idonee misure, anche attingendo al patrimonio personale.
La particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità; nel caso concreto è stata esclusa per il rilevante superamento della soglia e per gli ulteriori indici di gravità.
È il parametro di valutazione degli indici di gravità e del grado di colpevolezza ai fini dell'art. 131-bis c.p.
In caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Sono state confermate le pene accessorie previste per i reati tributari, nella parte non travolta dalla riforma di appello.
Massime di principio
- Nel delitto di omesso versamento IVA, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico: basta la coscienza e volontà di non effettuare il versamento dovuto, con consapevolezza anche della soglia di punibilità, senza che sia necessario un dolo specifico di evasione.
- La crisi di liquidità non esclude automaticamente la responsabilità penale; può rilevare solo se è non imputabile all'agente, sopravvenuta, imprevedibile e non fronteggiabile con tutte le misure esigibili, compreso il ricorso al patrimonio personale ove necessario.
- La mancata riscossione di crediti non integra di regola una causa esimente, perché rientra nel rischio normale di impresa; perché possa avere rilievo, deve essere allegata e provata in modo specifico, con indicazione dell'incidenza concreta sulla capacità di adempiere.
- La causa di non punibilità dell'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 74/2000 richiede una verifica rigorosa della derivazione della crisi da fattori non imputabili e della non esperibilità di rimedi utili; non è sufficiente l'allegazione astratta di difficoltà finanziarie.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la particolare tenuità va valutata in concreto considerando complessivamente modalità della condotta, entità del danno o del pericolo, grado della colpevolezza e condotta susseguente al reato; un sensibile superamento della soglia di punibilità può legittimamente escludere la tenuità.
- La motivazione sul diniego della particolare tenuità può risultare anche implicitamente dalla complessiva valutazione della gravità del fatto e dalla determinazione della pena, purché consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza che riproduce pedissequamente motivi di appello già esaminati e confutati dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con le ragioni decisive della decisione, è inammissibile per difetto di specificità.
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