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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25818/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato a sei mesi di reclusione per frode fiscale, in relazione all'utilizzo in dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2015 di fatture per spese mediche mai sostenute, apparentemente emesse da un professionista, con indicazione di elementi passivi fittizi e conseguimento di un credito d'imposta pari a euro 2.226,99. Il ricorso deduceva: 1) la violazione delle norme processuali sull'inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese dall'indagato il 12 marzo 2018, perché assunte quando erano già emersi indizi di reato, con conseguente inutilizzabilità ai fini della prova del dolo specifico; 2) la violazione dell'art. 131-bis c.p. e dell'art. 13 d.lgs. 74/2000, come modificati, per non avere la Corte d'appello valorizzato l'integrale adempimento del debito tributario, avvenuto prima della ricezione/opposizione del decreto penale di condanna e prima dell'instaurazione piena del giudizio, ai fini della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la censura non si confrontava specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva desunto il dolo specifico dalla consapevolezza dell'imputato circa la falsità e l'ammontare reale delle spese mediche. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare il pagamento del debito tributario nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto. Tuttavia, poiché il reato contestato al 7 luglio 2015 risultava prescritto al 7 luglio 2025, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    norma incriminatrice posta a base della condanna per utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nella dichiarazione fiscale

  • art. 13-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    circostanza attenuante riconosciuta in sentenza di merito

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    dedotta come base del ricorso per violazione di legge e vizi processuali

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    dedotta come base del ricorso per violazione di legge processuale in tema di inutilizzabilità

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    quando emergono indizi di reato nel corso di attività ispettive o di vigilanza, gli atti vanno compiuti con le forme del codice di rito

  • art. 191 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come norma che comporta l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione delle regole processuali

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; nel caso concreto andava valutata anche la condotta successiva del pagamento del debito tributario

  • art. 13 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    come novellato, impone di valutare in modo prevalente alcuni indici, tra cui l'adempimento integrale del debito tributario secondo il piano di rateizzazione

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022

    richiamato per la modifica dell'art. 131-bis c.p. nella parte relativa alla particolare tenuità del fatto

  • art. 14 giugno 2024, n. 87

    richiamato come intervento che ha introdotto il comma 3-ter dell'art. 13 d.lgs. 74/2000

  • art. 7 luglio 2015

    data del fatto contestato, rilevante ai fini del decorso del termine prescrizionale

Massime di principio

  • In tema di reati tributari, la violazione delle regole sull'assunzione di informazioni in presenza di indizi di reato non determina automaticamente l'inutilizzabilità del materiale acquisito: occorre verificare se la specifica causa di inutilizzabilità o nullità sia prevista dalle norme processuali richiamate.
  • La censura di inutilizzabilità della prova è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non attacca specificamente gli elementi dai quali il giudice di merito ha tratto il dolo specifico.
  • Nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, il dolo specifico può essere desunto da elementi indiziari, come la consapevolezza dell'imputato circa l'effettivo ammontare delle spese e la falsità dei documenti utilizzati.
  • Ai fini della particolare tenuità del fatto nei reati tributari, il giudice deve valutare in modo prevalente anche l'adempimento integrale del debito tributario o il comportamento riparatorio successivo, secondo la disciplina vigente.
  • La condotta successiva di pagamento del debito fiscale incide sulla valutazione della gravità dell'offesa e non può essere ignorata con il solo rilievo che il versamento non sia stato spontaneo o sia intervenuto dopo l'emersione del fatto.
  • Se nelle more del giudizio di legittimità il reato è prescritto, la Corte deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata, assorbendo le ulteriori questioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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