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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29600/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento pensionistico di un iscritto alla Cassa dei dottori commercialisti, pensionato dal luglio 2005. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il criterio di calcolo applicato dalla Cassa, limitatamente alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2003, applicando la disciplina più favorevole prevista dagli artt. 2 e 15 della L. n. 21/1986 e dall'art. 3 del previgente regolamento. La Cassa ricorre in cassazione con due motivi: (1) denuncia violazione dell'art. 2 d.lgs. 509/1994, degli artt. 10 e 12 del regolamento previdenziale approvato nel 2004, dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995 e vizi motivazionali, sostenendo che il nuovo criterio non violerebbe il principio del pro rata perché per le anzianità ante 2004 continuerebbe ad applicarsi la medesima logica reddituale, con sola variazione del periodo di riferimento (18 anni anziché 10 su 15), e che la sentenza avrebbe applicato in modo inconferente precedenti di legittimità senza valutare specificamente la legittimità delle norme regolamentari; (2) deduce violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. e dell'art. 47-bis d.P.R. 639/1970, sostenendo la prescrizione quinquennale dei ratei e lamentando disparità di trattamento rispetto all'INPS. Il controricorrente replica che il criterio previgente era più favorevole, che per le anzianità già maturate prima della riforma operava il pro rata rigoroso, e che la prescrizione sarebbe decennale trattandosi di riliquidazione del trattamento.

La decisione

La Corte, richiamando un orientamento consolidato, ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il nuovo criterio di calcolo introdotto dal regolamento del 2004, nella parte applicata alle anzianità già maturate prima della riforma, comportava un peggioramento del trattamento pensionistico e quindi non poteva operare in contrasto con il principio del pro rata vigente ratione temporis. Ha inoltre ribadito che, quando sia contestato l'ammontare del trattamento e si chieda la riliquidazione per indebita decurtazione, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale prevista per i ratei pensionistici già liquidi ed esigibili. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, oltre al doppio contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 509/1994

    riconosce l'autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati, ma nel rispetto dei limiti imposti dalla legge primaria.

  • art. 10 regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC (D.I. 14/7/2004)

    prevede per gli iscritti ante 2004 la somma di una quota contributiva dal 1 gennaio 2004 e di una quota reddituale calcolata secondo la nuova tabella; nella parte che incide sulle anzianità già maturate non può operare in contrasto con il pro rata vigente ratione temporis.

  • art. 12 regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC (D.I. 14/7/2004)

    richiama la disciplina applicativa della nuova misura pensionistica per gli iscritti alla Cassa, ma non consente deroghe al principio del pro rata per le anzianità anteriori.

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    nella formulazione originaria imponeva il rigoroso rispetto del principio del pro rata per le anzianità già maturate; dopo la modifica del 2006 il principio è attenuato per il futuro, non per i diritti maturati prima della riforma.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    ha modificato l'assetto del pro rata, attenuandone l'operatività per il futuro, ma non per i trattamenti già maturati anteriormente alla riforma.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    norma di interpretazione autentica richiamata per chiarire la portata della modifica del 2006 e la distinzione tra vecchia e nuova disciplina.

  • art. 2 L. 21/1986

    stabilisce il criterio originario di calcolo della pensione dei dottori commercialisti, fondato sulla media dei più elevati dieci redditi annuali dichiarati negli ultimi quindici anni.

  • art. 15 L. 21/1986

    richiamato dal giudice di merito come parte della disciplina più favorevole applicabile alle anzianità antecedenti alla riforma.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    la prescrizione quinquennale opera per ratei pensionistici liquidi ed esigibili; non si applica alla domanda di riliquidazione del trattamento per indebita decurtazione, soggetta a prescrizione decennale.

  • art. 2946 c.c.

    disciplina la prescrizione ordinaria decennale del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico quando sia contestato l'ammontare della prestazione.

  • art. 47-bis d.P.R. 639/1970

    riguarda i ratei arretrati non liquidati o dovuti a seguito di pronuncia giudiziale, non le domande di riliquidazione del trattamento per illegittima riduzione.

  • art. 129 r.d.l. 1827/1935

    richiamato in tema di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici liquidi ed esigibili.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedotto vizio motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte applica la condanna aggravata in ragione della definizione conforme alla proposta non accettata, con liquidazione di una somma in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato implicitamente per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

  • art. 38 Cost.

    evocato come fondamento della funzione previdenziale pubblica anche delle casse privatizzate.

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente per sostenere la supposta disparità di trattamento rispetto all'INPS, ma la Corte esclude il rilievo della censura nel caso concreto.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare provvedimenti regolamentari di variazione dei criteri di calcolo delle prestazioni, ma tali provvedimenti restano subordinati alle norme primarie e, per le anzianità già maturate prima della riforma, devono rispettare il principio del pro rata nella sua formulazione originaria.
  • Quando una modifica regolamentare incide sul periodo di riferimento del metodo reddituale e comporta l'inclusione di un numero maggiore di annualità meno favorevoli, essa può tradursi in un peggioramento del trattamento pensionistico e non essere applicata alle quote maturate anteriormente alla riforma.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici si riferisce ai crediti già liquidi ed esigibili e posti a disposizione dell'assicurato; se è controverso il quantum della pensione e si chiede la riliquidazione per indebita decurtazione, opera la prescrizione ordinaria decennale.
  • La norma speciale sulla prescrizione dei ratei arretrati non liquidati non si estende alle azioni di accertamento del diritto alla corretta quantificazione della pensione, poiché queste hanno ad oggetto il titolo e il criterio di calcolo della prestazione, non il mero pagamento di ratei scaduti.
  • In materia previdenziale degli enti privatizzati, la verifica della legittimità di un regolamento va compiuta in rapporto alla legge primaria vigente al momento della maturazione del diritto e non può prescindere dal diverso regime temporale introdotto dalle successive riforme legislative.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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